Normativa e prassi

28 Gennaio 2026

Redditi di associazione professionale, come gestire fiscalmente la scissione

L’Agenzia delle entrate illustra le regole che evitano doppie imposizioni o salti d’imposta quando i compensi corrisposti a professionisti diventano rilevanti per competenza e non più per cassa

I compensi originati e fatturati per prestazioni rese da un’associazione professionale e percepiti, per effetto di una successiva scissione, da una società tra professionisti, producono reddito d’impresa e non di lavoro autonomo. Di conseguenza, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 21 del 28 gennaio 2026 riguarda un’associazione professionale composta da avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, che ha deciso di separare le attività svolte dalle diverse categorie professionali operando una scissione totale asimmetrica trasformativa. A seguito di tale operazione, l’associazione ha cessato di esistere e parte del suo patrimonio, comprensivo di alcuni crediti verso clienti, è confluito in una nuova società tra professionisti (Stp), costituita esclusivamente dai commercialisti e consulenti del lavoro già soci dell’associazione.

La Stp, subentrata nei rapporti attivi e passivi relativi all’attività professionale trasferita, ha incassato crediti riferiti a prestazioni svolte e fatturate dall’associazione prima della scissione. La società osserva che le prestazioni svolta in forma di associazione professionale comporta il conseguimento di redditi di lavoro autonomo con ritenuta alla fonte, mentre l’attività professionale effettuata tramite una società tra professionisti realizza redditi d’impresa. Da qui nasce il dubbio.
La richiedente vuol sapere se i clienti, nell’ipotesi in cui rivestano la qualifica di sostituti d’imposta, debbano applicare la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del Dpr 600/1973 al momento del pagamento alla Stp delle prestazioni rese dall’associazione prima della scissione e, nel caso in cui la ritenuta venga comunque operata, se la Stp può scomputarla dall’Ires dovuta.

L’Agenzia illustra il corretto trattamento fiscale da adottare ricordando, innanzitutto, che l’operazione di scissione è disciplinata dall’articolo 177‑bis del Tuir – introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del Dlgs n. 192/2024 – che regola le operazioni straordinarie delle attività professionali garantendo continuità fiscale ed evitando salti o duplicazioni d’imposta. In particolare, il comma 4 definisce le regole per il passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione “per cassa” del reddito di lavoro autonomo a un periodo soggetto alla determinazione “per competenza” del reddito d’impresa.
La relazione illustrativa al decreto legislativo richiamato ha specificato, tra l’altro, che un credito non ancora incassato da un’associazione professionale al momento della trasformazione in Stp rileverà come componente positivo di reddito per la società al momento dell’incasso.

Ciò premesso, la risposta sposta l’attenzione sull’applicazione della ritenuta del 20% prevista dall’articolo 25 del Dpr n. 600/1973, che i sostituti d’imposta devono operare, a titolo di acconto Irpef, sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo, ma con espressa esclusione delle prestazioni effettuate nell’esercizio d’impresa.
Nel caso in esame, osserva l’Agenzia, a seguito della scissione, i compensi originati e fatturati per prestazioni rese dall’associazione vengono percepiti da una Stp che, in quanto società di capitali, produce reddito d’impresa e non più reddito di lavoro autonomo. Di conseguenza, si tratta di somme che non devono essere assoggettate alla ritenuta d’acconto prevista per i redditi professionali. Per consentire ai clienti di adempiere correttamente ai propri obblighi, la richiedente deve rilasciare loro una dichiarazione che attesti la trasformazione intervenuta e la conseguente non applicabilità della ritenuta.
Nell’ipotesi in cui, nonostante la comunicazione, i clienti applichino comunque la ritenuta, la Stp può scomputare, a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le ritenute sono state subite, le corrispondenti somme dall’Ires dovuta, in base agli articoli 79 e 22 del Tuir, che disciplinano lo scomputo delle ritenute alla fonte operate a titolo di acconto sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

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