Normativa e prassi

22 Giugno 2021

Remissione in bonis al consolidato, se l’omessa opzione è in buona fede

La controllante che, per un semplice disguido, quindi, in buona fede, non ha esercitato tempestivamente l’opzione per il consolidato fiscale per il triennio 2020-2022, cioè nel modello Redditi 2020 (come previsto dall’articolo 119, comma 1, lettera d), del Tuir) può rimediare, avvalendosi della remissione in bonis. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 426 del 22 giugno 2021, nella quale, su richiesta della società istante, specifica anche come compilare la prossima dichiarazione dei redditi.

La chiave per risolvere il problema è nella circolare n. 42/2016, in cui l’amministrazione ha affermato che laddove il termine prescritto dall’articolo 119 non venga rispettato – e sia anche decorso il termine di 90 giorni, per presentare una dichiarazione integrativa/sostitutiva – è possibile sanare l’omissione avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012), che si perfeziona con l’esercizio dell’opzione nella prima dichiarazione utile (nel caso, il modello Redditi 2021) e il pagamento di una sanzione pari a 250 euro, tramite F24 e senza possibilità di compensazione (articolo 11, comma 1, Dlgs n. 471/1997).
Un’affermazione corroborata dalle intenzioni del legislatore (rilevabili nella relazione illustrativa della norma, come illustrate nella circolare n. 38/2012) di salvaguardare il contribuente in buona fede, escludendo dal beneficio il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero dell’adempimento di natura formale che rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.

La buona fede, ribadisce l’Agenzia, può essere ravvisata, ad esempio, nei comportamenti adottati dalla contribuente in relazione al calcolo della base imponibile consolidata e alla liquidazione dell’Ires dovuta (cfr. risposta a interpello n. 82/2019).

Tanto detto, l’istante, sussistendo le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, del Dl n. 16/2012, può sanare il mancato esercizio dell’opzione per l’accesso al regime del consolidato fiscale nazionale, per il triennio 2020-2021-2022 attraverso le anticipate modalità (versando la sanzione di 250 euro ed effettuando l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, il cui termine di presentazione scade dopo quello previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso).
In particolare poi, per rispondere all’ulteriore dubbio operativo della società, il quadro OP del modello Redditi 2021 andrà compilato indicando:
i. nella colonna 3 “Tipo comunicazione” il codice “1 esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo
ii. nella colonna 4 “Esercizio sociale” – riferito all’esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione nel corso del triennio di durata dell’opzione – il codice “2 secondo periodo“.

Remissione in bonis al consolidato, se l’omessa opzione è in buona fede

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