22 Maggio 2026
Principio contabile Oic 10, emendamenti in consultazione
La revisione del documento si è resa necessaria a seguito di un’attività di Post implementation review (Pir) effettuata su un campione significativo di 1030 rendiconti finanziari
L’Organismo italiano di contabilità il 20 maggio ha pubblicato in consultazione una bozza di revisione del principio contabile Oic 10, dedicato al Rendiconto finanziario.
Gli emendamenti si basano su un’attività di revisione, condotta insieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione rilevante di 1030 rendiconti finanziari da cui sono emersi incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori e un eccessivo utilizzo delle voci residuali; tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’Oic. Fino al prossimo 31 luglio è possibile inviare eventuali osservazioni all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.eu.
Come specificato dall’Organismo nel comunicato stampa che ha accompagnato la diffusione del documento posto in consultazione, quest’ultimo ha volutamente una funzione “educativa”; le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario. Per tale motivo nel principio e nello schema di riferimento, sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.
In questa prospettiva, l’Oic auspica che l’argomento in questione venga considerato con ampio interesse, sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, in particolare nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento. La qualità del rendiconto finanziario costituisce, infatti, un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.
Nella bozza di documento in pubblica consultazione, i partecipanti sono invitati a fornire input specifici, sia riguardo all’applicabilità per chi redige il bilancio, sia in termini di utilità informativa per i lettori dello stesso, in merito alle seguenti principali proposte:
Metodo indiretto: individuazione di un unico punto di partenza
L’Oic propone che, nel metodo indiretto di determinazione dei flussi finanziari dell’area operativa, il rendiconto finanziario assuma come unico punto di partenza l’utile (o perdita) ante imposte, eliminando la possibilità di partire dall’utile (o perdita) d’esercizio.
Classificazione di interessi e dividendi
L’Oic propone di classificare gli interessi incassati/pagati e i dividendi incassati in funzione della natura dell’operazione sottostante, pertanto:
- i dividendi e gli interessi incassati sono classificati nell’area delle attività di investimento
- gli interessi pagati sono classificati nell’area delle attività di finanziamento.
Factoring e reverse factoring
L’Oic propone di mantenere coerenza tra i criteri classificatori adottati nello stato patrimoniale e la classificazione dei flussi finanziari derivanti da operazioni di factoring e reverse factoring nel rendiconto finanziario (metodo indiretto) e introduce un esempio illustrativo (n. 2) per supportare la corretta classificazione.
Informativa sulle voci residuali
L’Oic propone di richiedere un’informativa più analitica sulle voci residuali rilevanti (ad esempio “altri elementi non monetari”), al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità del prospetto.
Schema di riferimento
L’Oic presenta lo schema di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario (paragrafo 60), le cui voci possono essere aggregate o disaggregate in base alla loro rilevanza informativa, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi 21-23 del medesimo principio contabile.
La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31 luglio; eventuali osservazioni possono essere trasmesse entro tale data all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.eu.
La bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione. La versione definitiva dell’Oic 10 sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.
Fonte: FiscoOggi
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