22 Giugno 2021
“Legge Antispreco”, i chiarimenti sui beni non più commercializzabili
Nell’ambito dei beni ceduti per finalità solidaristiche e ambientali la presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti tali da non modificarne l’idoneità all’utilizzo o altri motivi similari, non si riferisce alla locuzione “non più commercializzati”, ma solo all’espressione “non idonei alla commercializzazione”. Con la risposta alla consulenza giuridica n. 8 del 22 giugno 2021 l’Agenzia chiarisce la portata delle disposizioni sulle cessioni gratuite di beni previste dalla legge “Antispreco” (legge n. 166/2016).
L’Associazione istante chiede in particolare:
- cosa si intende per prodotti, “non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”
- se la legge “Antispreco”, escludendo l’applicazione dell’Iva per le cessioni gratuite di tali beni consenta di mantenere il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti dei prodotti
L’Associazione, in sostanza, chiede conferma che l’agevolazione possa valere anche per i beni che hanno imperfezioni, alterazioni, ma che sono idonei all’utilizzo, per i beni invendibili a causa di un design nel disegno, colore o forma superati, per i beni che non sono commercializzati per scelte aziendali che prescindono dalle caratteristiche o dalle condizioni dei singoli prodotti.
L’Agenzia ricorda, in linea generale, che la legge “Antispreco” è finalizzata a favorire il recupero della donazione degli alimenti dei medicinali e dei prodotti farmaceutici per fini solidali e per ridurre la produzione di rifiuti. Di conseguenza, per tali categorie di beni le cessioni a enti pubblici o privati senza scopo di lucro non sono soggette all’Iva.
L’articolo 16 della citata legge elenca, fra l’altro, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona e della casa, gli integratori alimentari, i presìdi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancelleria, i libri e l’abbigliamento “non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari” e gli “altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (…), non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”.
Al riguardo, l’Agenzia ricorda che il legislatore, con l’introduzione dell’articolo 16 della legge “Antispreco”, ha sostanzialmente ha ampliato la platea dei beni che possono essere oggetto di tale cessione, inizialmente costituiti solo dalle derrate alimentari e da i prodotti farmaceutici.
Al riguardo, ricorda la risoluzione n. 254/2008 con cui è stata ritenuta applicabile l’analoga disposizione agevolativa a dei prodotti di telefonia non più commerciabili perché obsoleti, o ancora l’articolo 54, comma 1, della legge, n. 264/2000, secondo il quale l’Iva non si applica “ai prodotti editoriali e alle dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione” ceduti gratuitamente ad enti locali, scuole, orfanotrofi, o istituti religiosi.
L’Agenzia quindi ritiene che la presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti tali da non modificarne l’idoneità all’utilizzo o altri motivi similari, non si riferisca alla locuzione “non più commercializzati”, ma solo all’espressione “non idonei alla commercializzazione”.
Per quanto concerne gli “altri motivi similari” ammessi al beneficio, l’Agenzia è dell’avviso che questi debbano riguardare circostanze oggettive, legate alle caratteristiche del prodotto. Viene precisato inoltre che trattandosi di una disciplina agevolativa non si può darne un’interpretazione estensiva, essendo la norma finalizzata al recupero e alla donazione di determinati beni per fini solidali.
I beni citati quindi possono essere compresi nella disposizione agevolativa a patto che:
- siano ceduti gratuitamente ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera b) della stessa legge
- siano ancora astrattamente idonei all’utilizzo
- non siano più commercializzati, ossia non siano più presenti nei canali distributivi, avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale
- non siano più idonei alla commercializzazione a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi del prodotto o del suo imballaggio.
Si tratta quindi di beni che, se non fossero oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere distrutti. In ogni caso, la sussistenza delle citate condizioni in relazione alla cessione dei prodotti implica una valutazione di fatto, che potrà essere eseguita solo in sede di controllo.
Per quanto riguarda il secondo quesito, l’Agenzia rileva che la stessa legge “Antispreco”, all’articolo 16, comma 1, precisa che per i beni che intende agevolare non opera la presunzione di cessione, equiparando di fatto la cessione gratuita dei beni in questione alla loro distruzione. Il trasferimento dei beni, quindi in tal caso, non sconta l’Iva e il donante conserva il diritto alla detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto o dell’importazione delle merci o delle materie prime. È necessario chiaramente che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa (articolo 16, legge n 166/2016).
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