11 Giugno 2021
Conferitaria e conferente, per l’Irap sono soggetti diversi
Nell’ambito di una riorganizzazione d’azienda avvenuta nel 2019, la conferitaria non può usufruire dell’agevolazione Irap prevista dal decreto “Rilancio” e determinare l’acconto “figurativo” 2020 da scomputare dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso anno, facendo riferimento alla dichiarazione della conferente. È quanto, in sintesi, precisa dell’Agenzia delle entrate con la risposta n. 404 dell’11 giugno 2021.
L’istante è una società interamente partecipata, nata a novembre 2019, con esercizio coincidente con l’anno solare.
Il socio unico, con effetto dal 31 dicembre dello stesso anno, ha conferito per intero il proprio complesso aziendale consistente nell’attività, ha cambiato denominazione e modificato l’oggetto sociale essendosi spogliata, con il conferimento, dell’intera attività e, quindi, rimanendo titolare soltanto delle partecipazioni di controllo in aziende industriali.
Il quesito riguarda l’applicazione del regime agevolativo Irap disciplinato dall’articolo 24 del decreto “Rilancio” in materia di versamento e determinazione del saldo 2019 e dell’acconto 2020 dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’istante, conferitaria nell’ambito della riorganizzazione societaria, non può usufruire della norma a causa della suddetta operazione e, sentendosi penalizzata, propone una via d’uscita che le consentirebbe di beneficiare dell’agevolazione Irap.
La soluzione prospettata, però, non è condivisa dall’Amministrazione il cui ragionamento, come di consueto, prende le mosse dal dettato normativo. L’articolo 24 esonera, a determinate condizioni, dal versamento del saldo Irap relativo al 2019 e dalla prima rata dell’acconto 2020. Quest’ultima, inoltre, va scorporata dal calcolo del saldo 2020.
L’Agenzia delle entrate sintetizza i contenuti della disciplina, oggetto, tra l’altro, di chiarimenti forniti con numerosi documenti di prassi, e riepiloga le modalità di determinazione e di versamento dell’acconto.
Con specifico riferimento alla prima rata dell’acconto 2020, calcolato in base al metodo “storico”, occorre fare riferimento all’importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020, relativo al periodo d’imposta 2019, a prescindere dal fatto che il saldo dovuto per il 2019, indicato nel rigo IR26 (Importo a debito), sia soltanto “figurativo” ovvero non vada versato grazie all’articolo 24 del decreto “Rilancio” (circolare n. 25/2020).
In ogni caso, indipendentemente dal metodo di calcolo adottato, storico o previsionale, “il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale)” , cfr. circolare n. 27/2020.
Ciò premesso, spostandoci sul caso in esame, l’amministrazione precisa che il conferimento d’azienda, a differenza di quanto avviene per altre operazioni straordinarie, non produce alcun effetto sull’unitarietà del periodo d’imposta, che non si interrompe e non va frazionato ai fini dichiarativi, né sull’autonomia delle parti coinvolte. Non si realizza, infatti, “alcuna trasposizione soggettiva”.
In tal caso, infatti “concentrante” e “concentrataria” rimangono soggetti indipendenti ai fini fiscali e non possono assumere obblighi tributari riferibili all’altra (circolare prot. n. 9/252 del 21 marzo 1980).
Nel nostro caso, quindi, ciò avviene anche per la conferitaria istante e la conferente. L’Agenzia esclude che la prima possa determinare l’acconto “figurativo” da scomputare per il 2020, in base all’articolo 24, facendo riferimento alla dichiarazione di un diverso soggetto, ossia della conferente.
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