Normativa e prassi

11 Giugno 2021

Sostegno per la riduzione della Tari, deve essere assoggettato a Iva

Un Comune che, a seguito della pandemia, ha applicato le riduzioni Tari per alcune categorie di utenze non domestiche, sulla base di una quantità ridotta di rifiuti prodotti, dovrà far concorrere il contributo elargito per compensare tali perdite alla base imponibile Iva, in quanto esiste il nesso di reciprocità fra lo stesso Comune e il gestore beneficiario, che giustifica l’applicazione dell’imposta.. Tale contributo-sostegno deve essere, quindi, fatturato dal gestore in regime di split payment. Il chiarimento arriva con la risposta dell’Agenzia n. 402 dell’10 giugno 2021.

Il Comune istante fa sapere che ha stanziato una somma, a titolo di indennizzo, per coprire le riduzioni tariffarie previste a seguito dell’emergenza sanitaria, prelevandola dal Fondo funzioni fondamentali (articolo 106 del Dl n. 34/2020) e ha provveduto al trasferimento della somma al gestore del servizio dei rifiuti. Il gestore sostiene che deve emettere fattura verso lo stesso ente locale per l’importo pari al contributo riconosciuto, con la conseguente applicazione dell’Iva in regime di split payment, oltre all’addebito dell’imposta addizionale. Di diverso avviso il Comune secondo cui la natura di tali somme, elargite a titolo risarcitorio, le esclude dall’assoggettamento all’imposta.

L’Agenzia nell’ambito del quadro normativo, giurisprudenziale e di prassi fornito, ricorda, in particolare, le sentenze della Cassazione n. 16825 e 16827 del 30 luglio 2007, in cui è precisato che “una sovvenzione in tanto può concorrere alla formazione della base imponibile IV in quanto nel rapporto che intercorre tra il beneficiario dei contributi ed il soggetto erogatore si possa configurare un nesso sinallagmatico tra le somme versate a titolo di contribuzione ed una qualsivoglia prestazione di servizi o cessione di beni effettuati dal primo”.

La stessa Agenzia con la circolare n. 34/2013, ha precisato che un contributo rileva ai fini Iva in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive nel quale le somme ricevute sono il compenso per il servizio effettuato, come il caso in esame.

Tale interpretazione, fra l’altro, è confermata da numerose risoluzioni (n. 72/1999, n. 54/2001, n. 90/2002, n. 183/2002, n. 135/2003, n. 100/2005, n. 473/ 2008).

Nell’interpello posto dal Comune, in conclusione, il contributo erogato a favore del gestore, anche se previsto in via eccezionale per il periodo di pandemia come forma di aiuto per compensare la riduzione delle tariffe, risulta inserito comunque in un rapporto fra due parti in cui una si obbliga a fornire all’altra una prestazione di servizi.
Nello specifico, il contributo riconosciuto dall’ente locale al gestore rappresenta una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuta lo stesso gestore, destinata a coprire, in tutto o in parte, la perdita che il gestore si troverebbe a fronteggiare in relazione alla riduzione della tariffa deliberata dal Comune per agevolare determinate categorie di utenze che hanno visto sospesa la propria attività a causa delle pandemia.

Il contributo quindi rientra nella base imponibile Iva dell’operazione resa dal gestore e dovrà essere fatturato da quest’ultimo in regime di split payment.

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