Normativa e prassi

12 Marzo 2021

Comunità energetiche rinnovabili, le regole per fruire del Superbonus

Con la risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021, l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla possibilità per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o per i condomìni che aderiscono alle “configurazioni” (articolo 42-bis del Dl n. 162/2019 – il “Milleproroghe 2020”) di fruire del Superbonus e della detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis, Tuir). Nel documento di prassi, inoltre, anche le indicazioni sulla fiscalità delle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (Gse) ai condomìni, composti solo da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono alle dette configurazioni.

Ebbene, con riferimento alla prima questione, l’Agenzia osserva che, in base all’articolo 119 del decreto “Rilancio”, per gli impianti a fonte rinnovabile, gestiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni”, la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila euro.
La detrazione in argomento, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, si applica, attualmente, nella misura del 50% alle spese sostenute per interventi relativi alla realizzazione, su singole unità immobiliari e su parti comuni, di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Tra i lavori agevolabili, in base alla predetta disposizione, rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Pertanto, l’agevolazione può essere fruita anche da coloro che aderiscono alle “configurazioni” per le spese relative all’installazione e alla gestione degli impianti, indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi. La detrazione è comunque subordinata alla condizione che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dei componenti della stessa configurazione, la cui attività non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

In base al decreto “Rilancio” (comma 16-ter dell’articolo 119) l’installazione degli impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis, rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus. La detrazione si applica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
Il Superbonus spetta su un ammontare delle spese non superiore a 48mila euro e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
La maxi-detrazione è subordinata alla condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” e spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Con riferimento al secondo quesito (il trattamento fiscale degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici -Gse Spa- a condomìni, composti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni), l’Agenzia evidenzia che l’articolo 42-bis del Milleproroghe 2020 non disciplina la forma giuridica che devono assumere le configurazioni sperimentali, limitandosi a prevedere le condizioni alle quali sono subordinate le predette configurazioni ai fini dell’applicazione del medesimo articolo 42-bis.

In particolare, sono stabilite le condizioni e i requisiti per i consumatori di energia elettrica che vogliono divenire “autoconsumatori” di energia rinnovabile e che agiscono collettivamente. Nello specifico, il comma 4 della direttiva Ue n. 2018/2001 stabilisce che i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dal 29 febbraio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto Milleproroghe ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva Ue citata. Il termine di recepimento della direttiva è il 30 giugno 2021.

E’ inoltre previsto che i clienti finali associati in una di tali configurazioni possono scegliere il proprio venditore e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo. I rapporti tra i partecipanti delle configurazioni sono regolati tramite un contratto di diritto privato che individua, un responsabile del riparto dell’energia condivisa che può, inoltre, essere delegato anche alla gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gse.

Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, si applicano gli oneri generali di sistema (articolo 6, comma 9, secondo periodo, del Dl n. 244/ 2016).

Gli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle predette configurazioni, inoltre, accedono a un meccanismo tariffario di incentivazione e che il ministero dello Sviluppo Economico individua con decreto la “tariffaincentivante”, volta a premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo, erogata dal Gse per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle “configurazioni sperimentali”.

Per l’energia elettrica condivisa, il Gse riconosce una tariffa incentivante in forma di tariffa premio. Tale tariffa è finalizzata ad incentivare l’autoconsumo istantaneo da parte dei soggetti che aderiscono alle configurazioni (cioè gli “autoconsumatori collettivi” o i membri della comunità energetica), e non la cessione di energia, al fine di ridurre l’immissione in rete di energia non autoconsumata. La tariffa è, infatti, applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali della configurazione.
Il Gse effettua, inoltre, la restituzione delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all’autoconsumo fisico in situ.
Per effetto di tale ultimo richiamo, il Gse riconosce un corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al Gse medesimo (“Ritiro dedicato”). In base a quanto previsto nelle “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” del 22 dicembre 2020, predisposte dal Gse le somme sono corrisposte al “referente” delle configurazioni sperimentali.
Nel caso dell’autoconsumo collettivo, il referente è il condominio stesso, che agisce per il tramite del suo amministratore o di un suo rappresentante. Le somme corrisposte dal Gse al condominio saranno poi attribuite a ciascun condomino, in base ai criteri stabiliti dalle delibere assembleari.

In tale contesto, precisa la risoluzione odierna, nei confronti dei clienti finali, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni della configurazione:

  • la “tariffa premio” non assume rilevanza reddituale
  • le componenti tariffarie restituite non sono fiscalmente rilevanti, trattandosi di un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate
  • il corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al Gse medesimo, e fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir).
Comunità energetiche rinnovabili, le regole per fruire del Superbonus

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