10 Marzo 2021
L’integrazione “congruità delle spese” non rileva per la Scia già approvata
L’accesso al Superbonus non è pregiudicato se il contribuente ha presentato una Scia, per una ristrutturazione antisismica di due immobili da destinare all’uso abitativo, in cui non è indicata la congruità delle spese. Sì al Superbonus, inoltre, per il fotovoltaico situato a terra e non sul tetto. Sono in sintesi i chiarimenti forniti, rispettivamente, con le risposte n. 168 e n. 171 del 10 marzo 2021.
risposta n. 168/2021
L’accesso al Superbonus non è pregiudicato se il contribuente ha presentato una Scia per un intervento di ristrutturazione antisismica di due immobili da destinare all’uso abitativo e solo successivamente il decreto ministeriale n. 329/2020 ha aggiornato le modalità per l’attestazione del rischio sismico inserendo nel modello B il requisito della congruità delle spese. È uno dei chiarimenti forniti con la risposta n. 168/2021.
Il dubbio dell’istante nasce dal fatto che il 29 aprile 2020 aveva presentato la Scia per i lavori antisismici delle due unità immobiliari di sua proprietà, insieme all’allegato B previsto dal decreto ministeriale n. 58/2017 dal quale emergeva il passaggio a due o più classi inferiori di rischio sismico e che, successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, sono state aggiornate (con dm n. 329/2020) le modalità di attestazione della riduzione del rischio sismico, con l’inclusione del requisito della “congruità delle spese”.
L’Agenzia ritiene che l’attestazione della congruità delle spese, inserita nell’Allegato B, risponda a una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, nel caso descritto dall’istante, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla Scia, antecedente al 1° luglio 2020, non pregiudichi la fruizione del Superbonus.
risposta n. 171/2021
Via libera al Superbonus anche per le spese relative all’impianto fotovoltaico con pannelli installati non sul tetto ma sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica. L’istante, in particolare, vuole realizzare come intervento trainato un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, ma posizionato a terra su un terreno all’interno della proprietà dell’edificio e non sul tetto dell’immobile oggetto degli interventi trainanti. Precisa inoltre che solo i pannelli saranno posizionati a terra, mentre il contatore di prelievo e di immissione, gli inverter e gli accumuli saranno posizionati nell’edificio al servizio dell’abitazione stessa.
L’Agenzia fornisce parere favorevole, sulla base dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 30/2020, secondo cui l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità funzionalmente indipendenti e
con accesso autonomo dall’esterno. La stessa circolare ha precisato che l’installazione degli impianti fotovoltaici può essere effettuata ai fini del Superbonus, anche in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, come ad esempio le pensiline di un parcheggio aperto.
Successivamente con la modifica del comma 5 dell’articolo 119 del Dl “Rilancio” (effettuata dalla legge di Bilancio 2021) è stata prevista la possibilità di beneficiare del Superbonus anche per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
In conclusione, il posizionamento del fotovoltaico sull’area pertinenziale dell’immobile da ristrutturare non preclude la fruizione del Superbonus.
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