30 Gennaio 2026
Variazioni dei redditi fondiari denuncia entro il 2 febbraio
Lunedì scade il termine per comunicare le modifiche dei redditi dominicali e agrari intervenute lo scorso anno. Rispettando questa scadenza, la variazione in diminuzione ha effetto già nel 2025
Effettuare la denuncia entro i termini ha un vantaggio: se il fondo è diminuito di valore, gli effetti fiscali della variazione (ossia la determinazione di una minore base imponibile) si applicano già al 2025, cioè all’anno in cui si è verifica la perdita. Se, invece, nel 2025 il terreno è aumentato di valore, la maggiore base imponibile scatterà soltanto nel 2026.
Oggetto della denuncia è la variazione, in aumento o diminuzione, del reddito dominicale o agrario. Il Tuir (articolo 29 del Dpr n. 917/1986) ci dice espressamente quali fatti rappresentano variazioni.
Costituiscono variazioni in aumento la sostituzione della qualità di coltura registrata in catasto con un’altra di maggior reddito.
Costituiscono variazioni in diminuzione:
- la sostituzione della qualità di coltura registrata con un’altra di minore reddito
- la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici relative alle piantagioni.
Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
La denuncia di variazione è generalmente a carico del proprietario del fondo. Se il terreno è dato in locazione per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario; se vi sono più proprietari, anche un solo comproprietario può presentare la denuncia.
I soggetti esonerati
Dal 1° gennaio 2007, i contribuenti che hanno dichiarato correttamente l’uso del suolo sulle singole particelle catastali a un organismo pagatore, riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, non sono tenuti a presentare la denuncia di variazione. Per questi contribuenti, infatti, il riclassamento avviene in modo automatico sulla base dell’aggiornamento delle dichiarazioni che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) propone ogni anno all’Agenzia delle entrate per l’aggiornamento della banca dati del Catasto terreni.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento:
- presso gli uffici provinciali – Territorio
- presso il comune interessato, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato in GU
- con il servizio di consultazione on line.
In caso di incongruenze tra le informazioni dichiarate dai contribuenti e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni, gli utenti possono presentare una richiesta di rettifica.
Modalità di comunicazione
Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle alla denuncia deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento, redatta e sottoscritta da un professionista tecnico (ad esempio un geometra).
È possibile presentare la denuncia di variazione delle colture in due diverse modalità:
- presentando l’apposito modello 26 al competente ufficio provinciale-territorio dell’Agenzia
- in modalità telematica, attraverso il software DOCTE 2.0.
L’omessa dichiarazione delle situazioni che hanno determinato variazioni in aumento dei redditi dominicale e agrario dei terreni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro.
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