29 Maggio 2026
Detrazione ex post Start up: domande entro il 31 maggio
Ultimi giorni per richiedere la detrazione del 65% per gli investimenti realizzati nel primo semestre 2025, come previsto dalla deroga introdotta dalla conversione del decreto Pnrr
Scade il 31 maggio il termine di invio delle domande per richiedere il riconoscimento della detrazione del 65% sugli investimenti in start up innovative effettuati nel primo semestre 2025. Grazie al regime transitorio introdotto dalla legge di conversione del Dl 19/2026 (articolo 25, commi 5-quater e 5-quinques, legge n. 50/2026), per gli investimenti effettuati nel capitale di startup innovative tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025, l’impresa beneficiaria può infatti presentare domanda anche in una fase successiva all’investimento, con scadenza fissata al 31 maggio 2026. Si ricorda brevemente che la misura di favore è stata introdotta dall’articolo 29-bis del Dl n. 179/2012 che ha riconosciuto una detrazione, originariamente fissata al 50% e incrementata al 65% a decorrere dal 1° gennaio 2025, delle somme investite dal contribuente in start-up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (Ue) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023).
Le domande devono essere inoltrate al Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy) sulla piattaforma “Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in start-up e PMI innovative” con indicazione dell’importo già investito. La domanda non è presentata dall’investitore, ma dal legale rappresentante della start up innovativa destinataria dell’investimento.
In via ordinaria, l’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2020 imponeva all’impresa beneficiaria di presentare l’istanza tramite piattaforma informatica prima dell’effettuazione dell’investimento. Con la deroga in esame, non si dovrà indicare l’ammontare dell’investimento prospettato come previsto dal citato decreto ministeriale, ma quello dell’investimento già realizzato.
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