29 Maggio 2026
Operazioni a catena nell’Ue, l’identificazione Iva conta
Se l’operatore intermedio comunica al suo cedente un numero di identificazione ai fini dell’imposta di uno Stato membro diverso da quello di partenza, la seconda cessione all’acquirente finale è interna
Con la risposta 111 del 29 maggio, l’Agenzia ha fornito un chiarimento in tema di operazioni a catena tra soggetti stabiliti in diversi Stati europei, disciplinata dall’articolo 36-bis della direttiva Iva, introdotta nel 2018 dalla cosiddetta “direttiva quick fixes”). La norma, recepita nell’ordinamento italiano nell’articolo 41ter del Dl n. 331/1993, stabilisce il trattamento Iva delle ipotesi di cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.
Tre sono quindi gli elementi che configurano l’applicazione della norma:
- i beni devono essere ceduti in successione: pertanto, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell’operazione a catena
- devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro
- devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.
Il fulcro della disciplina, e della risposta, è che la spedizione o il trasporto dei beni vengono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, che effettua un acquisto intracomunitario, qualora questi fornisca al suo cedente un numero di identificazione Iva diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati. Qualora, tuttavia, l’operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione Iva dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio. Di conseguenza la successiva cessione dall’operatore intermedio all’acquirente destinatario sarà un’operazione interna, con conseguente necessità di identificazione Iva nel suo Stato membro.
Nel caso affrontato, una società, con sede in Germania e non registrata ai fini Iva in Italia, vende mobili acquistandoli da fornitori in Polonia e rivendendoli a clienti europei. I beni in questione sono stati rivenduti a un’azienda italiana. Il trasporto è avvenuto direttamente dalla Polonia all’Italia ed è stato organizzato dalla società tedesca. Quest’ultima considera l’operazione come una triangolazione intracomunitaria. Il fornitore polacco ha fatturato alla partita Iva tedesca, e la compagine tedesca ha fatturato al cliente italiano, dichiarando in Germania sia l’acquisto che la vendita come operazioni intracomunitarie. Tuttavia, nella fattura verso il cliente italiano non ha indicato né il riferimento normativo della triangolazione né l’inversione contabile. Nonostante ciò, il cliente italiano ha già versato l’Iva con il meccanismo del reverse charge. La società chiede quindi se può applicare il regime delle triangolazioni e, in caso contrario, quali sanzioni potrebbero esserci.
In particolare, consapevole di non aver indicato in fattura il reverse charge né il riferimento alla triangolazione, la società sostiene che tale omissione potrebbe essere sanata a posteriori, emettendo una nota di credito al cliente italiano e una nuova fattura corretta. A sostegno della propria tesi, richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, che distingue tra rettifica di fattura ed emissione tardiva della fattura corretta, ipotizzando che gli effetti del regime potessero operare dal momento della regolarizzazione.
L’Agenzia delle entrate non entra nel merito di questa ricostruzione perché affronta la questione da un punto di vista diverso. Il fulcro della questione non è infatti la mancanza delle diciture in fattura, ma la qualificazione stessa dell’operazione. Nel dettaglio, individua la disciplina di riferimento proprio dell’articolo 36-bis della Direttiva Iva sulle operazioni a catena, precisando inoltre che occorre individuare con precisione a quale cessione deve essere attribuito il trasporto intracomunitario.
Nel caso concreto, la società tedesca ha organizzato il trasporto dei beni dalla Polonia all’Italia. Questo elemento la qualifica come “operatore intermedio”. Inoltre, la stessa ha comunicato al fornitore polacco una partita Iva tedesca, quindi diversa da quella dello Stato di partenza dei beni.
Applicando la regola generale prevista dal richiamato articolo 36-bis, il trasporto viene imputato alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, cioè alla vendita tra il fornitore polacco e la società tedesca. Questa diventa quindi l’unica cessione intracomunitaria non imponibile.
Di conseguenza, il passaggio successivo, ossia la rivendita al cliente italiano, perde la natura di cessione intracomunitaria e diventa un’operazione interna in Italia. Ciò comporta la necessità, per la società tedesca, di identificarsi in Italia.
Infine, l’Agenzia dichiara inammissibile la parte dell’interpello relativa alle sanzioni: lo strumento dell’interpello serve a chiarire l’interpretazione delle norme, ma non a ottenere una quantificazione preventiva delle possibili violazioni, che resta demandata all’attività di controllo.
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