Normativa e prassi

9 Febbraio 2021

Emissione delle note di variazione. Nel concordato preventivo è limitata

In un concordato preventivo in continuità con la figura dell’assuntore e contestuale “liberazione” del debitore originario, il creditore può emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva nei confronti del debitore originario, per la quota percentuale del credito falcidiato, dal momento in cui il decreto di omologa del concordato diventa definitivo. Solo in questo momento, infatti, la parte di credito falcidiato diventa irrecuperabile, essendo preclusa al creditore la possibilità di effettuare l’istanza volta a decretare il fallimento del debitore originario, nel caso in cui l’assuntore non sia in grado di far fronte all’obbligazione concordataria.

In tale evenienza, non si applicano i principi indicati con i precedenti documenti di prassi (circolari n. 77/2000 e n. 8/2017)

È il tema trattato nel principio di diritto n. 4 del 9 febbraio 2021.

Assumendo l’assuntore la posizione di soggetto terzo, rispetto ai rapporti originari, che subentra, a titolo particolare, nelle singole posizioni debitorie e acquista le attività già facenti capo al soggetto, non potrà, anche se inadempiente o fallito, essere destinatario delle note di variazione ai fini Iva, sia quelle riferibili alle somme falcidiate dal concordato, da destinare al debitore originario, sia quelle riferibili al debito concordatario che il medesimo si è impegnato a corrispondere, e per il quale, in caso di fallimento, il creditore potrebbe essersi insinuato.

L’Iva relativa al debito concordatario non corrisposto dall’assuntore fallito, non recuperabile mediante le note di variazione, può, invece, essere chiesta a rimborso “dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (articolo 30-ter, comma 1, decreto Iva) e, quindi,  dalla data in cui diviene definitivo il piano di riparto dell’attivo del fallimento o, se inesistente, dalla data di chiusura della procedura fallimentare dell’assuntore.

Emissione delle note di variazione. Nel concordato preventivo è limitata

Ultimi articoli

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Indennità a esperti distaccati in Ue, non imponibili se a carico dell’Unione

Le indennità pagate a un “Esperto nazionale distaccato” presso l’Unione europea che sono totalmente a carico del bilancio unionale e non di un’amministrazione pubblica italiana non concorrono all’imponibile del contribuente in Italia e, pertanto, non devono essere dichiarate e assoggettate a imposizione nel nostro Paese.

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Rimborsi Iva dopo la Brexit, valgono le regole per i Paesi Ue

Scaduto il periodo di transizione che ha seguito la Brexit, sulla base dell’Accordo raggiunto tra Italia e Regno Unito lo scorso 7 febbraio, ai rimborsi Iva erogati in relazione a operazioni effettuate con il Paese oltremanica, deve essere applicato, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2021, l’articolo 38-ter del Dpr n.

Normativa e prassi 30 Aprile 2024

Cfc, pronte le regole che consentono di optare per l’imposta sostitutiva

Per snellire, come indicato dalla legge di delega fiscale, la disciplina delle imprese estere controllate, il Dlgs n.

Normativa e prassi 30 Aprile 2024

Approvate con decreto le modifiche agli Isa 2024

Con il decreto 29 aprile 2024 del Ministero dell’Economia e delle finanze, in corso di pubblicazione, sono state approvate le modifiche ai 175 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), applicabili al periodo d’imposta 2023 (“Isa 2024”), al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

torna all'inizio del contenuto