9 Febbraio 2021
Emissione delle note di variazione. Nel concordato preventivo è limitata
In un concordato preventivo in continuità con la figura dell’assuntore e contestuale “liberazione” del debitore originario, il creditore può emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva nei confronti del debitore originario, per la quota percentuale del credito falcidiato, dal momento in cui il decreto di omologa del concordato diventa definitivo. Solo in questo momento, infatti, la parte di credito falcidiato diventa irrecuperabile, essendo preclusa al creditore la possibilità di effettuare l’istanza volta a decretare il fallimento del debitore originario, nel caso in cui l’assuntore non sia in grado di far fronte all’obbligazione concordataria.
In tale evenienza, non si applicano i principi indicati con i precedenti documenti di prassi (circolari n. 77/2000 e n. 8/2017)
È il tema trattato nel principio di diritto n. 4 del 9 febbraio 2021.
Assumendo l’assuntore la posizione di soggetto terzo, rispetto ai rapporti originari, che subentra, a titolo particolare, nelle singole posizioni debitorie e acquista le attività già facenti capo al soggetto, non potrà, anche se inadempiente o fallito, essere destinatario delle note di variazione ai fini Iva, sia quelle riferibili alle somme falcidiate dal concordato, da destinare al debitore originario, sia quelle riferibili al debito concordatario che il medesimo si è impegnato a corrispondere, e per il quale, in caso di fallimento, il creditore potrebbe essersi insinuato.
L’Iva relativa al debito concordatario non corrisposto dall’assuntore fallito, non recuperabile mediante le note di variazione, può, invece, essere chiesta a rimborso “dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (articolo 30-ter, comma 1, decreto Iva) e, quindi, dalla data in cui diviene definitivo il piano di riparto dell’attivo del fallimento o, se inesistente, dalla data di chiusura della procedura fallimentare dell’assuntore.
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