Normativa e prassi

18 Gennaio 2021

Riqualificazione energetica di edificio, non si tratta di intervento trainato

Il lavoro di riqualificazione energetica globale di un fabbricato non potrà fruire del Superbonus trattandosi di un intervento a se stante, inteso come un unicum, e non “trainato”, come prospettato dall’istante. È, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 43 del 18 gennaio 2021 sulle detrazioni spettanti per i lavori da eseguire su un unico fabbricato indipendente.

L’istante è proprietario di un edificio unifamiliare indipendente sul quale intende effettuare la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, con aumento di due classi energetiche e dei lavori riqualificazione energetica “con interventi sull’involucro dell’edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti)”, come definiti dall’articolo 1, comma 344 della legge n. 296/2006. L’istante chiede, quindi, se il lavoro di riqualificazione energetica globale del fabbricato possa essere considerato “trainato” e fruire, quindi, del Superbonus insieme al primo intervento, ciascuno per il proprio limite di spesa.

L’Agenzia ricorda che la misura richiamata dall’istante riguarda gli interventi “di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” (articolo 1, comma 344 della legge n. 296/2006). Come precisato anche dalla circolare n. 36/2007, la citata norma comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incide sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica. L’intervento comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica è inteso come un unicum, e in tal senso non si può fare una distinzione tra interventi trainanti e trainati, come previsto, invece, dalle disposizioni sul Superbonus.

Il lavoro potrà quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare n. 19/2020, in base alla quale la fruizione di un intervento agevolato non prevede altri aiuti per lo stesso lavoro.
In conclusione, l’istante non potrà fruire del Superbonus sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato, ai sensi dell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296/2006, in quanto tale misura non prevede alcuna distinzione tra interventi trainati e trainanti, ma considera la riqualificazione energetica come un unicum a se stante e non in combinazione con altri lavori.

Riqualificazione energetica di edificio, non si tratta di intervento trainato

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