22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità
Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza. Nel testamento, redatto secondo la legge svizzera, la de cuius ha attribuito all’ente, tra gli altri beni, la partecipazione totalitaria in una società italiana di cui era socio e amministratore unico. L’Agenzia, con la risposta n. 16/2026, chiarisce che l’ente è tenuto a versare l’imposta di successione sui beni ricevuti, non potendo beneficiare della misura agevolativa che prevede l’esenzione impositiva (articolo 3, comma 4, Tus).
Il trasferimento riguarda una partecipazione in una società con sede e oggetto in Italia, per cui costituisce fattispecie imponibile ai fini dell’imposta di successione italiana (articolo 2, comma 3, lettera b), Tus). L’ente che ha presentato l’interpello, tuttavia, chiede se nella dichiarazione di successione da presentare in Italia possa applicarsi l’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4, Tus per i trasferimenti a favore di enti pubblici esteri, subordinata, per gli Stati non UE/SEE, alla condizione di reciprocità.
L’Agenzia chiarisce in primo luogo che il trasferimento della partecipazione totalitaria nella società italiana a favore del Comune svizzero costituisce operazione imponibile ai fini dell’imposta di successione in Italia, poiché riguarda un bene (la quota societaria) situato nel territorio dello Stato.
L’Agenzia riconosce che un Comune svizzero è un ente pubblico territoriale, quindi astrattamente rientrante nella norma agevolativa. Tuttavia, rileva che per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all’estero in Stati non appartenenti all’Unione europea o non aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, il regime fiscale di esenzione è riconosciuto solo in presenza di un accordo fra l’Italia e le autorità dei rispettivi Stati di residenza dei suddetti organismi, accordo che preveda che i trasferimenti mortis causa a beneficio di organismi senza scopo di lucro italiani non siano soggetti ad un’imposta di successione o equivalente in tale Stato.
L’esenzione, in sintesi, può applicarsi solo se è verificata la condizione di reciprocità, elemento che non può essere accertato dall’Agenzia, ma deve essere attestato tramite ministero degli Affari Esteri o altra autorità competente. Tra l’Italia e la Svizzera, rileva l’Agenzia, non è stata mai formalizzata la condizione di reciprocità del trattamento di esenzione ai fini dell’imposta di successione e donazione prevista dal richiamato articolo 3, comma 4, del Tus attraverso alcuno strumento idoneo, né la stessa può essere riconosciuta sulla base delle argomentazioni fornite dall’ente.
In assenza di tale verifica, l’esenzione non può essere applicata e l’ente, in conclusione, dovrà versare sul trasferimento dei beni l’imposta di successione e donazione in Italia, secondo le regole ordinarie.
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