Normativa e prassi

18 Gennaio 2021

Uso parziale bonus “prima casa”, l’agevolazione non è riutilizzabile

Nel caso in cui il redito d’imposta “prima casa” venga speso soltanto in parte per il pagamento del Registro dovuto per l’atto in cui il credito è maturato, l’importo residuo potrà essere speso in diminuzione dall’Irpef o in compensazione delle somme dovute, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipo-catastale, sulle successioni e donazioni, per gli atti presentati dopo l’acquisizione del credito, per le quali il credito deve essere utilizzato integralmente. Questo il contenuto della risposta n. 44 del 18 gennaio 2021.
 
Il quesito è posto da un contribuente che nel 2015, insieme al coniuge, ha acquistato un immobile fruendo dell’agevolazione “prima casa” e al quale nell’atto di acquisto è stato riconosciuto un credito d’imposta, di cui, però, non ha potuto fruire integralmente in sede di rogito notarile, in quanto il credito era superiore all’imposta di registro dovuta.
L’abitazione acquistata aveva come pertinenza un box auto (categoria C/6), che non è stato acquistato contestualmente ma che ora l’istante vuole acquistare e destinarlo a pertinenza della prima casa già in suo possesso. L’istante chiede se è possibile fruire, per il pagamento delle imposte dovute per l’atto di acquisto della pertinenza, dell’eccedenza del credito di imposta utilizzato solo in parte in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’acquisto del 2015 e non ancora utilizzato nella dichiarazione dei redditi.
 
L’Agenzia delle entrate, come di consueto, fa un rapido excursus della normativa e della prassi inerente la richiesta presentata dal contribuente, partendo dal presupposto che l’stante abbia diritto a un credito di imposta, in base all’articolo 7 della legge n. 448/1998. La norma prevede che il il credito d’imposta, riconosciuto al contribuente che acquista, entro un anno dalla vendita di un immobile per il quale si è fruito delle agevolazioni “prima casa”, un’altra abitazione non di lusso, può essere portato, alternativamente:

  1. in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto agevolato che lo determina, oppure
  2. per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure
  3. in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto.

L’agevolazione può essere utilizzataa in compensazione, ai sensi del Dlgs n. 241/1997, e in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

In particolare, l’Agenzia fa presente che il caso in questione è del tutto simile a quello già preso in considerazione con la circolare n. 17/2015, nella quale è stato chiarito, tra l’altro, che nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche o in compensazione delle somme dovute, mentre non potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito, poiché la norma stabilisce che per le imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.
Di conseguenza, asserisce l’Agenzia, l’istante non potrà beneficiare del credito d’imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l’acquisto agevolato della pertinenza, ma può utilizzarlo sia in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, sia in compensazione.
 
Infine, per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il credito residuo in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l’Agenzia ricorda che con circolare n. 15/2005 è stato chiarito che in tale ipotesi il credito di imposta può essere fatto valere al momento della presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto o della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.

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