Normativa e prassi

18 Gennaio 2021

Riqualificazione energetica di edificio, non si tratta di intervento trainato

Il lavoro di riqualificazione energetica globale di un fabbricato non potrà fruire del Superbonus trattandosi di un intervento a se stante, inteso come un unicum, e non “trainato”, come prospettato dall’istante. È, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 43 del 18 gennaio 2021 sulle detrazioni spettanti per i lavori da eseguire su un unico fabbricato indipendente.

L’istante è proprietario di un edificio unifamiliare indipendente sul quale intende effettuare la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, con aumento di due classi energetiche e dei lavori riqualificazione energetica “con interventi sull’involucro dell’edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti)”, come definiti dall’articolo 1, comma 344 della legge n. 296/2006. L’istante chiede, quindi, se il lavoro di riqualificazione energetica globale del fabbricato possa essere considerato “trainato” e fruire, quindi, del Superbonus insieme al primo intervento, ciascuno per il proprio limite di spesa.

L’Agenzia ricorda che la misura richiamata dall’istante riguarda gli interventi “di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” (articolo 1, comma 344 della legge n. 296/2006). Come precisato anche dalla circolare n. 36/2007, la citata norma comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incide sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica. L’intervento comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica è inteso come un unicum, e in tal senso non si può fare una distinzione tra interventi trainanti e trainati, come previsto, invece, dalle disposizioni sul Superbonus.

Il lavoro potrà quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare n. 19/2020, in base alla quale la fruizione di un intervento agevolato non prevede altri aiuti per lo stesso lavoro.
In conclusione, l’istante non potrà fruire del Superbonus sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato, ai sensi dell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296/2006, in quanto tale misura non prevede alcuna distinzione tra interventi trainati e trainanti, ma considera la riqualificazione energetica come un unicum a se stante e non in combinazione con altri lavori.

Riqualificazione energetica di edificio, non si tratta di intervento trainato

Ultimi articoli

Dati e statistiche 29 Marzo 2024

Mef, pubblicati i dati Ires per l’anno d’imposta 2021

Da una prima analisi delle statistiche, sono molti i segni + che, oltre alla ripresa del Pil, certificano in modo piuttosto evidente la fuoruscita del tessuto produttivo e del fare-impresa italiani dal periodo pandemico.

Attualità 29 Marzo 2024

Ravvedimento speciale, cerchietto rosso al 31 marzo

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, versamenti entro il 31 marzo 2024.

Normativa e prassi 29 Marzo 2024

Nasce l’impresa giovanile agricola – 2 al via il ricambio generazionale

La legge n. 36/2024, dopo aver definito e chiarito, all’articolo 2, le nuove figure di “impresa giovanile agricola” e di “giovane imprenditore agricolo” (vedi articolo “Nasce l’impresa giovanile agricola – 1, al via il ricambio generazionale”), disciplina, rispettivamente, nell’articolo 4 e 5, e negli articoli 6 e 7, gli incentivi, specie fiscali, destinati all’insediamento e alla permanenza dei giovani in agricoltura, come di seguito elencati: articolo 4, reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura articolo 5, introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici articolo 6, prevede un credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione articolo 7, reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate.

Normativa e prassi 28 Marzo 2024

Esenti da Iva i corsi per avvocati della scuola privata riconosciuta

I corsi di formazione, obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione legale, forniti da una società privata riconosciuta come “scuola forense”, sono esenti da Iva: rientrano infatti nell’ipotesi prevista dall’articolo 10, primo comma, n.

torna all'inizio del contenuto