23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate
Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Il provvedimento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione dell’istituto, riguardando una materia sulla quale sono intervenute solo poche pronunce giurisprudenziali.
Il concordato semplificato è, infatti, una procedura di recente introduzione nell’ordinamento.
Si tratta, in particolare, di una procedura concorsuale liquidatoria, introdotta nel 2021 e oggi disciplinata dall’articolo 25-sexies del Codice della crisi d’impresa (Dlgs n. 14/2019), alla quale il debitore può ricorrere a conclusione della composizione negoziata, se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi o di insolvenza, di cui all’articolo 23, commi 1 e 2 lettere a) e b) (contratto, convenzione di moratoria, accordo con i creditori, piano attestato di risanamento e accordo di ristrutturazione) dello stesso provvedimento, non sono risultate praticabili.
Il decreto del tribunale di Modena si concentra proprio sulle condizioni di accesso all’istituto, che la giurisprudenza sta contribuendo a specificare nel quadro del rispetto dei principi di correttezza, buona fede e professionalità, che informano la generalità degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
In particolare, secondo la previsione normativa richiamata, un ruolo determinante ai fini dell’accesso alla procedura assume la relazione finale dell’esperto e, al riguardo, il Tribunale di Modena, ribadendo quanto affermato dalla Corte di cassazione (pronuncia n. 31641/2025), sostiene che essa va vagliata non solo sotto il profilo formale dell’esistenza delle attestazioni richieste dalla legge, ma anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, “con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi “irrituale” e per ciò stesso “inammissibile””.
In applicazione di tale principio, nel caso oggetto di giudizio, il giudice ha rilevato come la relazione si sia limitata ad attestare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell’accesso alla procedura, senza fornire alcun elemento di dettaglio in ordine al concreto svolgimento delle trattative, alla condotta delle parti in seno alle stesse e ai tentativi esperiti al fine del superamento della crisi con una delle soluzioni previste quali possibili esiti positivi della composizione negoziata.
In primo luogo, è stata riscontrata, nonostante la contraria attestazione dell’esperto, la carenza di buona fede in capo al debitore, sotto il profilo della mancata disclosure di informazioni rilevanti per il ceto creditorio e lo stesso giudice.
Nello specifico, accogliendo l’opposizione presentata dalla direzione provinciale di Modena dell’Agenzia delle entrate, il Tribunale ha censurato, innanzitutto, l’omessa rappresentazione della effettiva consistenza patrimoniale dell’amministratore unico della società debitrice, rilevando che tale patrimonio sarebbe utilmente aggredibile dai creditori nell’ipotesi, ritenuta non peregrina, di vittorioso esperimento di un’azione di responsabilità gestoria; e ha sottolineato come un particolare approfondimento al riguardo avrebbe dovuto essere compiuto dall’esperto, il quale si è, invece, limitato, nella relazione finale, a “indicazioni generiche e di mero stile» e a «considerazioni fugaci e immotivate”.
La scarsa trasparenza del debitore e dell’esperto è stata, inoltre, riscontrata nella mancata comunicazione ai creditori e al Tribunale di ulteriori ingenti debiti tributari, oggetto di processo verbale di constatazione alla data di presentazione della proposta di concordato e successivamente accertati nelle more della decisione sull’omologa dello stesso, i quali avrebbero dovuto formare oggetto delle trattative nell’ambito della composizione negoziata e, dato il rilevante ammontare, avrebbero inciso pesantemente sulla percentuale di soddisfacimento destinata all’Amministrazione finanziaria.
Il secondo profilo di criticità, che ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità della proposta, attiene proprio allo svolgimento di trattative nella pregressa fase della composizione negoziata; in relazione ad esse il giudice, sulla base della relazione finale dell’esperto e di quanto emerso nel corso del giudizio, ha concluso per la radicale assenza di “interlocuzioni genuine e trasparenti”, ritenendo che quelle intercorse tra le parti abbiano configurato un mero “simulacro di trattativa”, come tale inidoneo a consentire lo sbocco concordatario semplificato.
In proposito, il Tribunale ha posto, ancora una volta, l’accento sul ruolo dell’esperto, rimarcando che i dettagli riguardo alle trattative svolte avrebbero dovuto essere oggetto di descrizione e documentazione da parte dello stesso, “chiamato a comporre le distanze tra le parti coinvolte, a favorire (pure coi dovuti richiami e con la necessaria “decisione”) gli incontri e le interlocuzioni, e, in ogni caso, a rappresentare al Tribunale eventuali condotte ostruzionistiche, da chiunque poste in essere, non ultimi i creditori”.
Sulla scia di altre precedenti pronunce giurisprudenziali sul punto, anche nella sentenza in commento, la valutazione del giudice sulle precondizioni per l’accesso alla procedura assume, pertanto, un ruolo particolarmente pregnante, volto a contrastare i ricorsi alla composizione negoziata di carattere strumentale, unicamente preordinati alla presentazione della successiva proposta di concordato semplificato.
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