24 Dicembre 2020
Sottoscrizione modelli fiscali: valida la firma elettronica “Ade”
La sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’intermediario, unicamente mediante la firma “Ade” – la firma elettronica basata sul certificato emesso dall’Agenzia delle entrate, apposta al momento di autentica del file da trasmettere – è conforme alle procedure in uso per adempiere agli obblighi in materia di firma, presentazione e conservazione dei modelli fiscali, stabiliti dall’articolo 3 del Dpr n 322/1998.
Con la risposta n. 619 del 23 dicembre 2020, l’Agenzia in sostanza ribadisce quanto già precisato in un suo precedente intervento di prassi – risposta n. 518/2019 (vedi “Dichiarazioni fiscali: precisazioni sulla procedura di conservazione”) e non solo.
Questa volta, l’intermediario istante, dopo aver descritto la procedura di sottoscrizione, trasmissione telematica, condivisione e conservazione delle dichiarazioni fiscali da lui utilizzata, ha chiesto, in particolare, chiarimenti sull’adeguatezza della modalità di autentica dei modelli (file) telematici da presentare.
Nel condividere la procedura prospettata dall’intermediario, l’amministrazione finanziaria ricorda che:
a) l’impegno, anche cumulativo, a trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati della dichiarazione, è rilasciato al contribuente o al sostituto di imposta contestualmente alla ricezione della stessa o all’assunzione dell’incarico professionale (sottoscritto dal cliente) per la sua predisposizione
b) la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio, precede l’invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione
c) quindi, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario
d) gli obblighi di conservazione si differenziano a seconda dei soggetti coinvolti: contribuenti e sostituti d’imposta devono conservare l’originale sottoscritto (insieme ai documenti rilasciati dall’incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione), mentre gli incaricati sono tenuti a “custodire” la copia della dichiarazione trasmessa.
Per l’ultimo punto, sono valide sia le modalità analogiche sia quelle elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto delle disposizioni contenute nel Dm 17 giugno 2014 e nel Codice dell’amministrazione digitale, il Cad.
Nel dettaglio, l’intermediario è autorizzato a sottoscrivere il file da trasmettere all’amministrazione finanziaria mediante firma elettronica “Ade”, quella basata sul certificato emesso dall’Agenzia delle entrate, apposta in sede di autentica dello stesso file. Tale sottoscrizione della dichiarazione è infatti conforme alle procedure in uso per adempiere agli obblighi disposti dall’articolo 3 del Dpr n. 322/1998.
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