Normativa e prassi

15 Dicembre 2020

Biglietterie automatizzate, arriva un anno in più per gli enti certificatori

Prorogato di 12 mesi il termine entro cui ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata. La modifica arriva con il provvedimento del 15 dicembre 2020 che modifica il precedente del 27 giugno 2019, che, in materia di secondary ticketing, definiva le modalità tecniche attuative per la vendita e altre forme di collocamento di titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica, il cambio degli intestatari dei ticket e la rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi (vedi articolo “Secondary ticketing: le regole per tutelare l’acquisto online”).

Lo slittamento consente agli enti certificatori di produrre la necessaria certificazione, il cui rilascio ha subito degli inevitabili ritardi, dovuti ai rallentamenti delle attività lavorative causate dalla situazione emergenziale in corso. Si tratta di una documentazione necessaria al riconoscimento di idoneità dei sistemi, secondo quanto previsto dallo stesso provvedimento.

Con l’occasione, ai fini della pianificazione delle attività di certificazione, è stata introdotta una nuova disposizione, secondo la quale per i sistemi in corso di validità per i quali non sia stata presentata istanza, va comunicato in anticipo, tramite Pec all’indirizzo misuratorifiscali@pec.agenziaentrate.it, l’ente certificatore di cui si intende avvalersi ai fini del rilascio dell’attestazione di conformità o va comunicata, con le stesse modalità, l’intenzione di presentare la dichiarazione secondo la procedura semplificata prevista per alcune ipotesi.

Biglietterie automatizzate, arriva un anno in più per gli enti certificatori

Ultimi articoli

Analisi e commenti 10 Marzo 2026

Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari

Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

torna all'inizio del contenuto