15 Dicembre 2020
Cfp centri storici delimitato per il noleggio con conducente
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 588 del 15 dicembre 2020 precisa che l’esercente attività di noleggio di autovetture con conducente con autorizzazione, nella richiesta del bonus riconosciuto agli operatori con attività nei centri ad alta vocazione turistica estera, danneggiati dal calo della clientela causato dal Covid-19, deve riportare esclusivamente l’ammontare del fatturato relativo alle prestazioni effettuate nel territorio interessato dall’agevolazione nei mesi di giugno 2020 e 2019.
L’istante si occupa appunto di noleggio con conducente con autorizzazione e ha richiesto il contributo a fondo perduto “Centri storici” previsto dall’articolo 59, comma 2, del Dl n. 104/2020 (decreto “Agosto”). Fa presente, inoltre, che ha ricevuto il Cfp riconosciuto dall’articolo 25 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Il beneficio introdotto dal decreto “Agosto” spetta, nel caso dell’istante e in generale per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, a condizione che l’attività sia stata effettuata nel territorio dei comuni capoluogo di provincia (come l’istante) o capoluogo di città metropolitana indicati al comma 1 dell’articolo 59 su richiamato.
Il contribuente chiede se sia corretto, ai fini dell’agevolazione, distinguere nella domanda di accesso al bonus i dati riguardanti i ricavi relativi al lavoro svolto nel territorio dell’area metropolitana interessata all’agevolazione dagli altri ricavi, lasciando a controlli a posteriori la presentazione dei documenti che provano la prestazione in tale area (permessi di accesso a Ztl, e-mail, fogli di servizio e altro).
L’esercente precisa, tra l’altro, che quando ha richiesto l’indennizzo previsto all’articolo 25 del decreto “Rilancio” ha dovuto indicare solo il totale di operazioni attive riferite ai mesi di aprile 2019 e aprile 2020.
L’Agenzia delle entrate, come di consueto, riassume requisiti, modalità ed entità dell’agevolazione richiamata nell’interpello e aggiunge che, in quanto compatibili, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 25 del decreto “Rilancio” richiamato dal contribuente.
In breve, la somma riconosciuta dalla misura è determinata applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019 (15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro, 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro, 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro).
E comunque la somma riconosciuta non è inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 12 novembre sono stati fissati contenuti e termini di presentazione dell’istanza (vedi “Cfp per i centri storici, arriva il modello da inviare dal 18 novembre”).
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, nel caso specifico, l’Agenzia ricorda che la legge quadro che regola l’attività del noleggio di autovetture prevede, tra l’altro, che “il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”.
Ciò detto, l’amministrazione ritiene che detti operatori, quando in possesso di autorizzazione rilasciata da un Comune diverso da quelli indicati al comma 1 della norma agevolativa, debbano necessariamente identificare l’attività svolta nel territorio comunale, considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio riconosciuto ad alta densità turistica straniera.
Quindi, anche se non è necessario allegare alla richiesta i documenti comprovanti le prestazioni effettuate nel comune ad alta densità turistica straniera, l’esercente dovrà conservare gli elementi di prova idonei a distinguere tali prestazioni da quelle per cui l’agevolazione non è prevista (fogli di servizio, ma anche ricevute, permessi di accesso a Ztl, e- mail, eccetera).
In conclusione, dando per scontato che l’istante svolga attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea in uno dei centri turistici interessati dal beneficio e sulla base delle istruzioni al modello approvato per l’istanza, l’Agenzia conferma quanto prospettato dal contribuente e cioè che nella richiesta di accesso al contributo debba essere indicato l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e 2019, realizzato esclusivamente nell’intero territorio della città metropolitana che, prima della pandemia, vantava un’alta presenza di turisti stranieri.
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