5 Novembre 2020
Liquido, solido o in polvere, se è semplice sapone sconta l’Iva
Le cessioni di saponi di uso comune “da toilette”, non possono essere ricompresi tra i beni che beneficiano del regime Iva di favore (articolo 124 del Dl n. 34/2020). Con l’interpello n. 530 del 5 novembre 2020 l’Agenzia è tornata a chiarire quali sono i detergenti che possono fruire dell’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e dell’aliquota ridotta a partire dal 1° gennaio 2021.
I dubbi dell’istante, rileva l’Agenzia, sono stati già chiariti nella risposta all’interpello n. 370/2020 (vedi “Gel igienizzante: per l’Iva agevolata è necessario l’additivo disinfettante”) e nella circolare n. 26/2020, cha ha fornito i primi chiarimenti operativi sull’articolo 124 del Dl Rilancio.
In particolare l’interpello n. 370/2020 ha precisato che per l’applicazione dello sconto Iva la sostanza deve essere necessariamente addizionata con disinfettanti. Inoltre, la citata circolare (paragrafi 2.2 e 2.5) ha chiarito che con la dizione “detergenti disinfettanti per mani” il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione. Mentre non rientrano tra i prodotti agevolabili i semplici detergenti che non svolgono un’azione disinfettante.
In conclusione i prodotti cosmetici, per la pulizia e l’igiene della persona, come saponi da toilette e affini, commercializzati dalla società istante, non potranno essere inclusi nella categoria dei beni agevolabili.
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