Normativa e prassi

28 Ottobre 2020

Fusione successiva al 1° gennaio 2020, esonero Irap con soglia individuale

Le società che a seguito di un’operazione di riorganizzazione aziendale sono state incorporate dalla controllante con efficacia giuridica, contabile e fiscale dal 1° gennaio 2020, devono determinare singolarmente e in via autonoma i ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 per l’eventuale accesso all’esenzione del saldo Irap 2019 prevista dal Dl “Rilancio”.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 502/2020 a una società che chiedeva, con riferimento alle sue controllate, quali fossero le corrette modalità di determinazione della soglia di 250milioni per beneficiare dell’esonero Irap.

L’Agenzia ricorda in primo luogo la disposizione di favore introdotta dal Dl “Rilancio”, secondo cui “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta” (articolo 24, comma 1, Dl n. 34/2020). Ricorda, inoltre, che per la fruizione del beneficio la norma ha previsto un limite di ricavi 2019 pari a 250milioni di euro.

L’Agenzia sottolinea che nel caso in esame, ove si è verificato un’operazione di riorganizzazione aziendale e, in particolare, di aggregazione successoria, deve essere individuato il termine di decorrenza giuridica della fusione. Se l’operazione societaria si perfeziona dopo la chiusura del periodo d’imposta 2019, la soglia prevista dalla norma va individuata distintamente per la società incorporante e per ciascuna incorporata in quanto fino a che la fusione non diventa effettiva le società risultano ancora individualmente esistenti.
Si può procedere, invece, alla verifica dei ricavi unitari, facendo riferimento quindi al dato aggregato come somma dei singoli dati in capo alla controllante, solo nei casi in cui l’operazione di fusione si perfezioni nel corso della frazione temporale individuata dall’articolo 24 del decreto “Rilancio”.

Nel caso in esame, in conclusione, poiché la fusione si è perfezionata a decorrere dal 1° gennaio 2020, le società incorporate dovranno determinare i ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 in via autonoma e ordinaria e potranno beneficiare, tramite l’incorporante, dell’esonero dal saldo Irap 2019 solo se per ciascuna di esse non risulti superata la soglia dei 250milioni.

Fusione successiva al 1° gennaio 2020, esonero Irap con soglia individuale

Ultimi articoli

Analisi e commenti 4 Maggio 2026

La circolare sul Terzo settore, la qualificazione fiscale degli enti

Nel documento pubblicato lo scorso 19 febbraio l’Agenzia ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei nuovi Ets.

Attualità 30 Aprile 2026

Precompilata 2026, in una guida le le informazioni utili per inviare il modello

Tutto quello che occorre sapere per visualizzare, accettare, modificare e integrare i dati già inseriti dall’Agenzia: 30 settembre e 2 novembre le due scadenze per 730 e Redditi È on line sul sito dell’Agenzia, oltre che su questa rivista, la guida “La dichiarazione precompilata 2026”.

Attualità 30 Aprile 2026

Online il 730 precompilato: da oggi in modalità consultazione

La fase 2 scatterà a partire dal 14 maggio: i contribuenti potranno modificare e trasmettere la dichiarazione, seguendo il calendario della campagna 2026 È disponibile da oggi la dichiarazione dei redditi 730 precompilata.

Attualità 30 Aprile 2026

Responsabilità solidale appalti: una faq sulla compensazione crediti

I versamenti vanno effettuati tramite F24 indicando il codice fiscale dell’affidatario inadempiente e, come secondo codice fiscale, quello del soggetto che paga Pubblicata una faq sul sito dell’Agenzia delle entrate sulla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.

torna all'inizio del contenuto