Attualità

11 Marzo 2026

Vidimazione libri sociali: versamento entro il 16 marzo

Le società di capitali sono tenute a versare annualmente e in misura forfettaria la tassa di concessione governativa dovuta sui libri e registri contabili

Il 16 marzo di ogni anno le società di capitali, comprese quelle consortili, devono versare la tassa di concessione per la vidimazione dei libri e registri contabili. Il termine entro il quale è possibile effettuare il pagamento coincide con quello annuale per il versamento dell’Iva dovuta per l’anno antecedente (quest’anno 16 marzo 2026) e l’importo da versare è forfettario a seconda dell’ammontare del capitale sociale.
La scadenza riguarda principalmente le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e in accomandita per azioni), le società consortili. La tassa di concessione va versata anche quando le società si trovano in stato di liquidazione.

Libri soggetti a vidimazione
La tassa è dovuta per i libri contabili (articolo 2215 del codice civile) e per tutti gli altri libri e registri soggetti a bollinatura per legge o volontariamente, tranne quelli la cui tenuta è prescritta solo da leggi tributarie.

I libri sociali obbligatori sono quelli indicati dall’art. 2421 del codice civile:

  • libro dei soci
  • libro delle obbligazioni
  • libro delle adunanze e deliberazioni assembleari
  • libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
  • libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza/comitato per il controllo sulla gestione
  • libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo, se previsto
  • libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
  • libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’articolo 2447-sexies
  • altri libri o registri per i quali norme speciali impongono la bollatura.

Prima di essere utilizzati i libri contabili e i libri sociali obbligatori devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e vidimati in ogni foglio. La vidimazione consiste nell’apposizione del bollo da parte dell’ufficio del registro delle imprese oppure di un notaio, secondo le disposizioni delle leggi speciali.
Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati. Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Importi dovuti e modalità di versamento
La tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri sociali da versare entro lunedì 16 marzo ha un importo forfettario, che prescinde cioè dal numero di libri o pagine.

Gli importi previsti divergono in relazione all’entità del capitale sociale:

  • 309,87 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione non supera 516.456,90 euro
  • 516,46 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale limite.

Il valore di riferimento del capitale o fondo è quello risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 16 marzo tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (tassa annuale vidimazione libri sociali) e impiegando esclusivamente modalità telematiche. Il versamento va effettuato, anche tramite intermediario, utilizzando il modello F24 nelle due differenti modalità:

  • tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, utilizzando Fisconline o Entratel (obbligatorio in caso di compensazioni o modello a saldo zero)
  • tramite i servizi di internet banking offerti da banche, Poste italiane o altri intermediari.

Soltanto per il primo anno di attività il pagamento deve avvenire tramite bollettino postale c/c n. 6007 intestato all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.

Imprenditori individuali, società di persone e altri soggetti
Gli imprenditori individuali, le società di persone e gli altri soggetti diversi dalle società di capitali tenuti a versare la tassa di vidimazione e bollatura dei libri sociali non calcolano l’imposta in modo forfettario ma in base alle pagine: 67 euro ogni 500 pagine o frazione di pagina in formato cartaceo.

Per la tenuta dei libri in modalità digitale l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 42/2025, ha chiarito che il conteggio deve avvenire sulla base delle righe/pagine del supporto informatico e l’imposta si applica ogni 12.500 righe (vedi articolo “Versione digitale dei libri sociali, come calcolare le imposte dovute”).

Vidimazione libri sociali: versamento entro il 16 marzo

Ultimi articoli

Attualità 17 Luglio 2026

Global minimum tax: effetti degli adempimenti tardivi

Le violazioni connesse alla intempestiva presentazione di comunicazioni e dichiarazioni previsti dalla Gmt rientrano, per lo più, nell’ambito applicativo del ravvedimento operoso La disciplina della Global minimum tax, originariamente contenuta nel Dlgs n.

Normativa e prassi 17 Luglio 2026

Detrazioni del Superbonus 2026, aggiornato il modello per le opzioni

Dovrà essere utilizzato a partire dal 23 luglio 2026 per comunicare all’Agenzia l’esercizio delle scelte per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito ancora possibili Approvato, con provvedimento del 17 luglio 2026, il nuovo modello, con le relative istruzioni, per comunicare all’Agenzia delle entrate lo sconto in fattura e la prima cessione del credito spettanti per gli interventi edilizi da Superbonus 2026.

Attualità 17 Luglio 2026

Nuovo phishing: una pagina web imita il portale delle Entrate

La mail fraudolenta invita i destinatari ad accedere all’area riservata dell’Agenzia fornendo l’indirizzo email e la relativa password al fine di acquisire le credenziali di accesso È stata recentemente individuata una nuova campagna di phishing che utilizza indebitamente il nome e il logo dell’Agenzia delle entrate con l’obiettivo di ottenere le credenziali di accesso alle caselle di posta elettronica delle vittime.

Normativa e prassi 17 Luglio 2026

Integrativa: cambio d’uso del credito solo da rimborso a compensazione

In questo caso è percorribile la strada di una seconda dichiarazione per variare l’utilizzo dell’eccedenza.

torna all'inizio del contenuto