6 Agosto 2020
Credito al fornitore di energia elettrica: possibile la cessione della detrazione
Una società che effettua interventi di riqualificazione energetica, a seguito dei quali ha ricevuto dai suoi clienti i crediti corrispondenti alle detrazioni di imposta loro spettanti per le spese sostenute, ai sensi dell’articolo 14, comma 2-sexies, del Dl n. 63/2013, può cedere a sua volta gli sconti fiscali al proprio fornitore di energia elettrica, che pertanto rientra tra i potenziali cessionari del credito di imposta. Questo il contenuto della risposta n. 249 del 6 agosto 2020 fornita dall’Agenzia delle entrate.
Nel formulare la propria risposta, l’amministrazione innanzitutto richiama quanto prescritto dal comma 2-sexies dell’articolo 14 del Dl n. 63/2013: “per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2- ter [no-tax area], possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.
L’Agenzia, poi, fa presente che l’articolo 121 del decreto “Rilancio” ha previsto, tra l’altro, che in deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 del Dl n. 63/2013, per gli interventi di efficienza energetica, i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le relative spese possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Riguardo il caso in esame, l’Agenzia ritiene che il credito d’imposta possa essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi, tra i quali rientra anche il fornitore di energia elettrica.
Perciò, il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione energetica l’importo che gli spetta ai fini della detrazione d’imposta. L’impresa può cedere tale credito a un proprio fornitore (secondo cessionario) che, se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 26 Ottobre 2026
Bonus carburante, pronto il codice per la compensazione del credito
Definite le modalità operative per utilizzare l’agevolazione destinata alle imprese colpite dal rincaro del gasolio.
Normativa e prassi 26 Ottobre 2026
Concordato biennale, via libera con Isa diverso tra ente e associato
Il decreto Omnibus ha introdotto un’eccezione alle preclusioni di accesso al Cpb previste nel caso del professionista che svolge attività anche in associazione con altri colleghi Un professionista che opera individualmente e partecipa anche a un’associazione professionale può aderire al concordato preventivo biennale senza vincoli collegati alla scelta operata dall’ente partecipato quando le attività esercitate risultano riconducibili a Isa differenti.
Normativa e prassi 26 Ottobre 2026
Buoni benzina per welfare aziendale: fringe benefit fuori dal reddito
L’emolumento finalizzato esclusivamente a promuovere il benessere, la fidelizzazione e la motivazione del personale coinvolto nel lavoro domenicale è escluso dalla tassazione Una società affidataria di servizi pubblici essenziali continuativi sette giorni su sette che intende istituire un sistema di welfare aziendale, attraverso l’assegnazione di buoni benzina o buoni spesa, per promuovere il benessere e la motivazione del personale tenuto al lavoro domenicale, potrà considerare tali “buoni” come fringe benefit, ed escluderli quindi dalla tassazione.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati
L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.