5 Giugno 2020
Struttura in acciaio per acque Ue È una cessione non imponibile
Con la risposta n. 166 del 5 giugno 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce dei chiarimenti sulla corretta disciplina Iva da applicare a un contratto sottoscritto dall’istante con una società Ue, per l’attività di fornitura, costruzione e carico su un mezzo navale di una struttura per una piattaforma marina da installare nell’oceano di fronte alle coste dello Stato Ue del contraente. L’impianto, fissato al fondo marino, costituisce il supporto di una sottostazione elettrica offshore che convoglia l’energia prodotta dalle pale eoliche e la immette nella rete elettrica.
Tali lavori, precisa l’istante, saranno realizzati in un cantiere in Italia e la struttura, una volta completata, sarà poi caricata su un mezzo navale che la trasporterà nell’Oceano per l’installazione.
Ciò posto, l’istante chiede la corretta applicazione dell’Iva in considerazione del fatto che la disciplina vigente non fornisce un indirizzo certo in relazione all’uso cui sono destinate le piattaforme di sfruttamento delle risorse.
Secondo l’Agenzia, vista la natura complessa dell’operazione descritta dall’istante, occorre preliminarmente chiarire se essa rientri tra le cessioni di beni o tra le prestazioni di servizi.
L’amministrazione passa ad analizzare l’articolo 8, comma 1, del Dpr n. 633/1972 che prevede il regime di non imponibilità per le cessioni di beni all’esportazione, sia “dirette” individuate nella lettera a) (“le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627..”) sia “indirette”, individuate nella lettera b) (“le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale su un esemplare della fattura”).
L’Agenzia, inoltre, evidenzia che il comma 5 dell’articolo 8 in commento dispone che “Ai fini dell’applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma”. Con tale norma il legislatore ha esercitato l’opzione (cfr articolo 157, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2006/112/Ce) che consente di applicare il regime di non imponibilità alle operazioni descritte nella disposizione caratterizzate, in sostanza, da una rilevanza territoriale extra Ue e ricomprese nel concetto di cessione all’esportazione (cfr anche circolare n. 13/1994).
Il contratto prevede la fornitura di una struttura in acciaio che verrà installata nella piattaforma marina del cliente, sita nelle acque territoriali dello Stato Ue. Tale impianto, una volta costruito in Italia, sarà caricato su una nave e trasportata Fob (Free on board) sulla piattaforma marina sita nelle acque territoriali dello Stato membro Ue. La somma prevista come corrispettivo dell’operazione include le spese di costruzione, il materiale, il disegno, il test, il personale e il trasporto e potrà essere oggetto di variazioni.
L’Agenzia rileva che dalle clausole contrattuali è evidente che l’operazione in esame configura una cessione di beni e non una prestazione di servizi. Per quanto riguarda la qualificazione dell’operazione in esame come cessione all’esportazione ai sensi dell’articolo 8 del Dpr n. 633/1972, il documento di prassi precisa quanto segue.
Nel comma 5 dell’articolo 8 in commento rientrano le ipotesi in cui i beni sono destinati ad essere impiegati nel mare territoriale, per le operazioni ivi indicate. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare (Montego Bay) “La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale” (articolo 1, comma 2). Inoltre, l’articolo 3 stabilisce che “Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione”.
Nel caso descritto nell’istanza, i beni saranno utilizzati al di fuori delle acque territoriali italiane, precisamente su di una piattaforma nell’oceano. Pertanto, a prescindere dalla qualificazione della piattaforma, l’Agenzia è dell’avviso che non si renda applicabile l’articolo 8 del Dpr n. 633/1972, ma che la fattispecie configuri più correttamente una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a) del Dl n. 331/1993 a favore della società stabilita nello Stato membro Ue.
Per quanto concerne gli adempimenti contabili, l’istante deve emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza (articolo 46, comma 2, del Dl n. 331/1993).
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