Attualità

5 Giugno 2020

Iva per mascherine e ventilatori: l’agevolazione non ammette deroghe

L’Agenzia delle dogane, con la circolare n. 12 dello scorso 30 maggio, scioglie ogni dubbio su decorrenza e ambiti applicativi delle agevolazioni Iva previste dall’articolo 124 del Dl “Rilancio” (decreto legge n. 34/2020) relative alle cessioni di alcuni beni fondamentali per difendersi dal Coronavirus e arginare le occasioni di contagio.

La norma, ricordiamo, estende, a regime, l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 5% (Tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/972) alle cessioni di alcuni strumentazioni mediche salvavita (come i ventilatori polmonari), di mascherine chirurgiche e di tipo Ffp2 e Ffp3, di alcuni articoli di abbigliamento sanitario protettivo (tute, guanti di lattice, eccetera), di disinfettanti per mani, di strumentazioni per diagnosticare il Covid-19, di tamponi per analisi cliniche, e di molti altri beni ancora, necessari a combattere la pandemia. In base alle disposizioni contenute nell’articolo 69 del decreto Iva, tale misura è estesa anche alle importazioni dei suddetti beni.
L’agevolazione, stabilisce il secondo comma dello stesso articolo 124 del “Rilancio”, diventa “esenzione” con diritto alla detrazione d’imposta (articolo 19, comma 1, Dpr n. 633/1972), in caso di cessioni delle stesse merci elencate al comma precedente, effettuate fino al 31 dicembre 2020. Esenti anche le importazioni dei medesimi prodotti (articolo 68, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972).

Decorrenza, tassatività dei beni, codici Taric
Con la circolare in commento le Dogane chiariscono alcuni dubbi interpretativi segnalati dalle associazioni di categoria riguardanti la concreta applicazione del beneficio fiscale.
In particolare l’Agenzia chiarisce che la norma entra in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge “Rilancio” e, quindi, dal 19 maggio 2020. Di conseguenza l’esenzione è applicabile alle operazioni effettuate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione ai beni elencati nel numero 1-ter della Tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/972.
L’aliquota ridotta al 5% potrà invece essere applicata alle cessioni e importazioni a partire dal 1° gennaio 2021.
La disposizione, precisa l’Agenzia, non è quindi retroattiva ed è arbitrario qualsiasi riferimento interpretativo che chiami in causa la decisione della Commissione europea 491/2020 del 3 aprile 2020.

I maggiori chiarimenti richiesti, sottolinea l’Agenzia, riguardano il tipo di mascherine agevolabili e la possibilità di applicare lo sconto fiscale alle mascherine generiche. La risposta è negativa. I beni agevolabili sono infatti esplicitamente elencati dalla disposizione e, per quanto riguarda le mascherine, sono menzionate soltanto le “chirurgiche” e quelle di tipo “Ffp2” e “Ffp3”.
Le mascherine generiche o filtranti, del resto, prosegue il documento di prassi, non sono né un dispositivo medico (Dm) né di protezione individuale (Dpi), quindi, considerate le finalità del beneficio, la norma è di stretta interpretazione e riguarda soltanto i prodotti indicati tassativamente nell’articolo 124.

Infine, nella tabella allegata alla circolare sono riportati i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione Iva in commento, ai quali è stato associato in Taric il codice addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU.

Iva per mascherine e ventilatori: l’agevolazione non ammette deroghe

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