Normativa e prassi

5 Giugno 2020

Cambio merce “reso del reso”. Corretta certificazione dell’acquisto

Il caso chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 167/E del 5 giugno 2020 riguarda un commerciante di borse, scarpe e accessori che chiede la corretta procedura di registrazione da adottare in caso di “reso di reso”, ossia di nuovo cambio del bene acquistato in sostituzione di quello oggetto del primo reso. L’istante fa sapere che in primo luogo al momento della riconsegna del bene, registra il reso nel software gestionale ed emette un documento commerciale per reso merce e un buono di pari valore, da utilizzare successivamente. In secondo luogo, al momento della scelta del nuovo bene, emette un nuovo documento commerciale dal cui “subtotale” sottrae un importo pari al valore del buono per un totale complessivo pari a euro zero.

L’Agenzia rileva che la procedura di reso effettuata dall’istante non è corretta, in quanto con l’emissione del documento commerciale a seguito del reso l’istante rettifica il corrispettivo del bene e recupera la corrispondente imposta, senza però procedere a certificare correttamente il nuovo acquisto, come indicato dalle disposizioni normative e di prassi che seguono
In base all’ipotesi di reso merce con corrispondente consegna di un buono da spendere successivamente l’Agenzia, infatti, ricorda le risoluzioni n. 219/2003 e n. 154/2001 in base alle quali, in sostanza, l’esercente poteva sottrarre il prezzo della merce sostituita dal corrispettivo indicato nello scontrino fiscale emesso per certificare l’acquisto di un nuovo prodotto, annotando detto importo alla voce “rimborsi per restituzione merce venduta”. In alternativa a tale soluzione, in caso di consegna al cliente di un “buono-acquisto” da spendere successivamente, l’Agenzia precisava che all’atto della cessione del nuovo prodotto la società istante poteva emettere due scontrini, il primo negativo, di importo pari al buono-acquisto, il secondo di importo pari al corrispettivo globale del nuovo bene, per certificarne l’acquisto.

E ancora, in tema di buono-acquisto emesso in sostituzione della merce resa che consente la scelta di un futuro acquisto in un momento successivo alla riconsegna del bene, l’Agenzia ricorda la disciplina del buono-corrispettivo della direttiva Ue n. 2016/1065, recepita dalla normativa nazionale con l’articolo 6-bis del decreto Iva secondo il quale si tratta di “uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi inclusele condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.

Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo dagli strumenti di pagamento o dai buoni sconto, ossia quegli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi, in quanto questi ultimi non danno diritto a ricevere detti beni o servizi.

Il decreto Iva individua due tipologie di buono-corrispettivo, quello monouso (articolo 6-ter) e quello multiuso (articolo 6-quater), in relazione ai quali, come chiarito anche dalla recente prassi “Ciò che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come monouso o multiuso di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell’IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell’operazione e la natura, qualità, quantità nonché l’IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa” (interpello n. 159/2019).

Alla luce del quadro normativo e di prassi delineato emerge, quindi, che solo il buono monouso determina l’anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione e, quindi, di certificazione dei corrispettivi (con la memorizzazione elettronica e l’emissione del documento commerciale) e di esigibilità dell’imposta, al momento della consegna del buono.
Nel caso in esame il buono-acquisto emesso a seguito del reso è riconducibile tra i buoni multiuso, poiché non risulta destinato esclusivamente all’acquisto di beni della stessa natura, qualità e quantità, con la conseguenza che non è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni cui lo stesso dà diritto già al momento della sua emissione.

Il processo di reso indicato dall’istante quindi non è corretto. Egli infatti, conclude l’Agenzia, avrebbe dovuto adottare la seguente procedura:

  • emissione, al momento della riconsegna del bene, di un documento commerciale per reso merce, in rettifica del corrispettivo del bene reso e recupero della corrispondente imposta, che richiama il documento commerciale emesso con il riferimento all’operazione originaria;
  • al momento della consegna del buono, trattandosi di buono multiuso – la cui consegna, a differenza del buono monouso non costituisce effettuazione dell’operazione e, quindi, non si realizza il momento impositivo ai fini Iva – l’esercente non è tenuto a emettere il documento commerciale
  • al momento del nuovo acquisto va emesso un nuovo documento commerciale, con la descrizione del bene acquistato e la valorizzazione della relativa Iva, che reca un “totale complessivo” pari al valore della merce acquistata, mentre il buono deve essere utilizzato come un mezzo di pagamento – riportando il suo “numero identificativo” all’interno del documento commerciale ovvero, se il registratore telematico in uso lo consente, utilizzando la cosiddetta “appendice”
  • al momento del “reso del reso” la procedura è analoga a quella sopra descritta con la precisazione che il nuovo “documento commerciale per reso merce” deve richiamare il documento emesso al momento della scelta del nuovo capo.
Cambio merce “reso del reso”. Corretta certificazione dell’acquisto

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