Normativa e prassi

20 Marzo 2020

Dopo il “Cura Italia”, i chiarimenti sulla sospensione dei pagamenti

Con la circolare n. 5 del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle entrate fa chiarezza sulla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, fornendo delucidazioni in merito al combinato disposso dagli articoli 83 e 68 del decreto legge n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”). In particolare, il documento di prassi chiarisce, tra l’altro, che la sospensione del termine per la notifica del ricorso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 comporta anche lo stop del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti e che per gli avvisi notificati nell’intervallo temporale l’inizio del decorso del termine per ricorrere e per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione. Diverso è il discorso per la sospensione dei termini per il versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, disposta dall’articolo 68 del “Cura Italia”.

La circolare inquadra subito la questione, richiamando le prescrizioni della norma di riferimento, ossia l’articolo 29 del decreto legge n. 78/2010. In particolare, il comma 1 lettera a) di tale articolo prevede che il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere entro il termine di presentazione del ricorso, ossia, di norma, entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto, se effettuare il pagamento prestando acquiescenza all’atto stesso, usufruendo della riduzione delle sanzioni e rinunciando all’impugnazione, oppure proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio. Il contribuente può, anche, presentare anche istanza di accertamento con adesione o può definire le sole sanzioni e impugnare.

L’articolo 29, comma 1 prosegue con la lettera b), disponendo che decorso il termine per l’impugnazione, l’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo e, trascorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o impugnazione, la riscossione delle somme dovute è affidata ad un agente della riscossione.

Detto ciò, la circolare n. 5/2020 chiarisce che il decreto “Cura Italia” interviene con l’articolo 83, comma 2, disponendo la sospensione del termine per la notifica del ricorso in primo grado alle Commissioni tributarie dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Di conseguenza, la sospensione del termine per ricorrere dettata dal recente provvedimento comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti. In sostanza, per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile. La circolare, per chiarezza, riporta un esempio: per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio.

Inoltre, precisa la circolare n. 5/2020, per gli avvisi notificati nell’intervallo temporale, l’inizio del decorso del termine per ricorrere e per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione. Sempre ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di 60 giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.

Passando all’articolo 68 del Dl n. 18/2020, le osservazioni sopra richiamate fanno escludere l’applicazione agli avvisi di accertamento di cui all’articolo 29 del Dl n. 78/2010la sospensione dei termini per il versamento in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del Dl n. 78/2010. In particolare, il documento di prassi precisa che l’articolo 68 del “Cura Italia” si riferisce alla sospensione dei soli termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del Dl  n. 78/2010.

Non è infatti immediatamente individuabile un termine di versamento degli importi in carico all’agente della riscossione a cui applicare la sospensione disposta dall’articolo 68, la quale, in relazione agli accertamenti esecutivi, si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.

Conclude la circolare, una diversa lettura della disposizione, che ricomprenda nella sospensione fino al 31 maggio 2020 – recata dall’articolo 68 del “Cura Italia” – anche il termine di versamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell’avviso di accertamento cosiddetto esecutivo da parte dell’Agenzia delle entrate, sarebbe  incompatibile con quanto previsto dal citato articolo 29 Dl n. 78/2010, che collega il termine per il versamento al termine per la proposizione del ricorso, che è sospeso invece fino al 15 aprile, ai sensi dell’articolo 83 Dl n. 18/2020.

Dopo il “Cura Italia”, i chiarimenti sulla sospensione dei pagamenti

Ultimi articoli

Dati e statistiche 6 Maggio 2024

Bollettino entrate tributarie, on line gennaio-marzo 2024

Il 1° trimestre del 2024 si apre con un aumento del 10,3% del gettito delle entrate tributarie che totalizzano oltre 124.

Attualità 6 Maggio 2024

Dichiarazioni 2024: i software per compilarle e controllarle

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Integratori alimentari con Iva al 10%, serve la classificazione delle Dogane

L’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, essendo riconosciuta solo se i prodotti sono classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui al regolamento Cee 2658/87, allegato 1.

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Depositi fiscali e recupero Iva, che fare per il surplus d’imposta

L’azienda che acquista gasolio per autotrazione immesso in un deposito fiscale, senza addebito Iva al momento della transizione, in base al regime introdotto dalla legge di bilancio 2018, e provvede al versamento cumulativo dell’imposta sulla stima delle estrazioni previste, recupera l’eventuale eccedenza Iva nei periodi successivi fino a esaurimento del credito.

torna all'inizio del contenuto