Normativa e prassi

20 Marzo 2020

Botteghe e negozi: pronto il codice che aiuta a pagare il canone

È “6914” il codice tributo, istituito con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, che gli esercenti attività d’impresa dovranno indicare nel modello F24 per usufruire del credito d’imposta previsto per l’anno d’imposta 2020, come aiuto economico per contenere le perdite derivanti dalla chiusura forzata di molti negozi a causa del Coronavirus. L’importo riconosciuto è pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili appartenenti alla categoria catastale C/1.

L’agevolazione è prevista dall’articolo 65, comma 1 del Dl “Cura Italia” e non si applica alle attività indicate negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo 2020, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 65.

L’importo può essere utilizzato soltanto in compensazione, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il codice “6914”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, è operativo dal prossimo 25 marzo e trova la sua giusta collocazione nella sezione “Erario” del modulo di pagamento, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Botteghe e negozi: pronto il codice che aiuta a pagare il canone

Ultimi articoli

Analisi e commenti 26 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (14) l’affitto degli studenti fuori sede

Beneficio fiscale per gli universitari che studiano lontano da casa.

Analisi e commenti 25 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (13) l’agevolazione per gli studenti con Dsa

Detrazione Irpef del 19% per i costi sostenuti in favore di persone con disturbi specifici dell’apprendimento.

Normativa e prassi 24 Agosto 2026

Sulla pensione esente in Germania niente Irpef, neanche in Italia

La quota della prestazione certificata dall’ufficio fiscale competente tedesco resta fuori, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, dalla base imponibile nel nostro Paese La quota di pensione di sicurezza sociale tedesca dichiarata esente dall’Amministrazione finanziaria tedesca non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef del cittadino italiano residente in Italia, che in passato è stato fiscalmente residente in Germania.

Analisi e commenti 24 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (12) le spese universitarie

Per non perdere lo sconto fiscale è fondamentale conservare ricevute, attestazioni dell’ateneo e prove dei pagamenti tracciabili, documenti essenziali in caso di controlli fiscali All’interno delle agevolazioni sulle spese di istruzione, le spese universitarie hanno una voce specifica.

torna all'inizio del contenuto