Normativa e prassi

20 Marzo 2020

Interpelli in stand-by: arrivano chiarimenti e istruzioni operative

Il decreto “Cura Italia” ha disposto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello. L’Agenzia con la circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 fa chiarezza sull’iter per la gestione delle istanze, precisando che per gli interpelli presentati prima dello stop la decorrenza riprenderà dal 1° giugno 2020, stessa data di inizio per la decorrenza dei 90 giorni a disposizione per rispondere alle istanze presentate nel periodo di sospensione.

Lo slittamento riguarda anche le risposte agli inviti ai contribuenti per la regolarizzazione delle domande di interpello o per la presentazione di documentazione integrativa.
Il documento di prassi ricorda, tra l’altro, che in base al comma 2 dell’articolo 67 del decreto legge n. 18/2020, durante il periodo interessato, fino al 31 maggio 2020, gli interpelli e le richieste di consulenza giuridica possono essere presentati esclusivamente per via telematica tramite Pec, oppure, per i non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla cartella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Sono queste le prime linee guida definite dall’Agenzia per rendere operativa la sospensione prevista dall’articolo 67 del Dl n. 18/2020, con lo scopo di contemperare due esigenze: da un lato, dare ai contribuenti la facoltà di dar seguito alle richieste notificate dagli uffici in relazione alle istanze presentate (ad esempio, rispondere a richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa), dall’altro permettere agli uffici dell’Agenzia di concludere la procedura necessaria alla risoluzione degli interpelli, compatibilmente con le esigenze organizzative connesse alla gestione dell’emergenza in corso.

Il documento di prassi specifica che le istanze oggetto di sospensione riguardano tutte le tipologie di interpello: ordinario, probatorio, anti-abuso, disapplicativo.

I termini sono sospesi, ma il lavoro continua
Durante il periodo di sospensione, precisa la circolare, l’attività istruttoria degli uffici non si ferma anche se i termini perentori per fornire risposta, a seconda dei casi, riprenderanno o decorreranno soltanto dal 1° giugno 2020. Interrotte, naturalmente, le attività che richiedono l’accesso presso le imprese.
Gli uffici, precisa l’Agenzia, continueranno a:

  • fornire pareri
  • notificare eventuali richieste di documentazione integrativa
  • notificare richieste di regolarizzazione delle istanze
  • svolgere interlocuzioni formali in materia di nuovi investimenti.

In sintesi, l’iter lavorativo degli interpelli continuerà in maniera abituale (per quanto lo permetta la situazione emergenziale), tuttavia anche se durante il periodo di interruzione gli uffici invieranno una richiesta di documentazione integrativa a cui il contribuente darà risposta prima del 31 maggio, il termine perentorio per fornire il parere inizierà a decorrere dal 1° giugno 2020, così come decorrono dalla stessa data i 60 giorni disponibili per inviare la documentazione da parte del contribuente.

L’Agenzia mette in chiaro che la mancata risposta dell’amministrazione nei tempi ordinari non può essere inteso come “silenzio assenso” visto che le istanze sono in stand-by per disposizione di legge.

La sospensione, quindi, evidenza la circolare, riguarda non solo le risposte agli interpelli, ma anche i termini entro i quali occorre dar seguito alle eventuali comunicazioni notificate dagli uffici nel periodo di pausa.
Ad esempio, la scadenza annuale entro la quale il contribuente deve rispondere alla richiesta di documentazione integrativa per evitare la declaratoria di rinuncia, decorre dal 1° giugno 2020 anche se la notificata è avvenuta tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Dalla stessa data decorrono i 30 giorni disponibili per regolarizzare, pena l’inammissibilità, le istanze risultate non corrette anche se la segnalazione è arrivata nel periodo d’intervallo.

I termini, pertanto, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio e iniziano o riprendono a decorrere dal 1° giugno, pur restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l’adempimento richiesto durante lo stop previsto dall’articolo 67 del “Cura Italia”. Stessa tempistica per gli interpelli presentati alla struttura non competente. Il termine da cui far decorrere i giorni a disposizione per la risposta va calcolato dalla fine del periodo di sospensione e non da quando l’interpello è arrivato all’ufficio competente.

Adempimento collaborativo e istanze di collaborazione e cooperazione rafforzata
I contribuenti, precisa la circolare n. 4/2020, possono presentare istanze di ammissione al regime di adempimento collaborativo e istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata anche durante il periodo di sospensione. In tali casi, i termini per la loro istruttoria inizieranno a decorrere dal 1° giugno 2020. Invece, per quanto riguarda la sospensione delle istruttorie (articolo 67 Dl n. 18/2020) delle ammissioni al regime di adempimento collaborativo e delle istanze di collaborazione e cooperazione rafforzata, questa comporta l’esclusione dal computo, rispettivamente del termine di 120 e di 180 giorni, dei giorni che vanno dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Interpelli in stand-by: arrivano chiarimenti e istruzioni operative

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