Normativa e prassi

23 Marzo 2020

Stop ai versamenti, nuove precisazioni ampliano il raggio di applicazione

L’Agenzia delle entrate non interrompe la linea diretta con i contribuenti. Con la risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020, risponde alle ulteriori richieste di chiarimenti inviate dalle associazioni di categoria in merito alle attività coinvolte dalle sospensioni dei versamenti disposte, dall’articolo 8, comma 1, del Dl n. 9/2020 e dall’articolo 61, comma 2, del Dl n.18/2020.

Il documento conferma che i codici Ateco indicati nell’allegato alla risoluzione n. 12/2020 sono puramente indicativi (vedi “Proroga e sospensione versamenti: i primi chiarimenti dell’Agenzia”) e non individuano tutti i soggetti destinatari delle misure agevolative in argomento disposte a favore delle attività maggiormente danneggiate dallo stop dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19.
Le due norme richiamate, che riguardano quindi soltanto determinati settori produttivi, rinviano fino al prossimo 30 aprile la scadenza dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La risoluzione n. 14/2020, oltre a precisare che l’elenco dei soggetti alla risoluzione n. 12/2020 è indicativo e non è esaustivo di tutte le ipotesi a cui la sospensione è applicabile, fornisce alcuni ulteriori esempi di codici Ateco che possono usufruire della proroga:
 

  • 52.10.10 magazzini di custodia e deposito per conto terzi
  • 52.10.20 magazzini frigoriferi per conto terzi
  • 52.21.40 gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
  • 52.22.01 liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d’acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
  • 52.22.09 altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua
  • 52.29.10 spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
  • 52.29.21 intermediari dei trasporti
  • 52.29.22 servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
  • 52.24.10 movimento merci relativo a trasporti aerei
  • 52.24.20 movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
  • 52.24.30 movimento merci relativo a trasporti ferroviari
  • 52.24.40 movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
  • 53.20.00 altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.
Stop ai versamenti, nuove precisazioni ampliano il raggio di applicazione

Ultimi articoli

Attualità 26 Maggio 2023

Correzioni di istanza Civis: falso, la mail contiene un malware

L’Agenzia delle entrate avvisa che è in corso di diffusione una campagna di phishing attuata tramite false comunicazioni trasmesse via e-mail.

Attualità 26 Maggio 2023

Comunicazione Fatca senza Tin: no problem, nessuna sanzione

L’Internal revenue service degli Stati Uniti (Irs), infatti, con una notice dello scorso 30 dicembre, informata delle difficoltà che le istituzioni finanziarie italiane riscontrano nella raccolta del codice fiscale statunitense (Tin), ha precisato, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi agli anni dal 2022, 2023 e 2024, che la mancata acquisizione e comunicazione del Tin, in relazione a un conto già esistente al 30 giugno 2014, non determinerà di per sé gravi conseguenze.

Attualità 25 Maggio 2023

Statistiche delle dichiarazioni Irpef, il Mef pubblica i dati 2021

Sul sito del Dipartimento delle finanze sono disponibili i dati su dichiarazioni Irpef dei titolari di partita Iva, reddito prevalente delle persone fisiche e Isa.

Normativa e prassi 25 Maggio 2023

“Decreto bollette” ai titoli di coda, palazzo Madama rinnova la fiducia

Art. 2 – Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023 (modificato) Destinati, per l’anno 2023, 1,5 milioni di euro a favore dei Comuni in condizioni di predissesto, con popolazione da 25mila a 35mila abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario è stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e fino al 2023 e che, a seguito della sentenza 18/2019 della Corte costituzionale, si sono visti ridurre – dai trenta anni riconosciuti dalla norma della legge di stabilità 2016 poi dichiarata illegittima (articolo 1, comma 714, legge 208/2015) ai dieci anni ordinariamente previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (articolo 243-bis, Dlgs 267/2000) – l’intervallo temporale a disposizione per restituire le anticipazioni di liquidità da parte dello Stato, di cui hanno usufruito accedendo al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” (articolo 243-ter, Tuel).

torna all'inizio del contenuto