23 Marzo 2020
Compensi professionali troppo alti non danno luogo a detraibilità Iva
La manifesta e ingiustificata antieconomicità di un’operazione può costituire valido indizio per contestare la veridicità di una fattura o la non inerenza del bene o servizio acquistati all’effettiva attività d’impresa, con la conseguente indetraibilità dell’Iva relativa. Questo il sunto del principio contenuto nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 3414 pubblicata il 12 febbraio 2020.
I fatti
Il procedimento ha avuto origine dal ricorso presentato da una società immobiliare avverso un avviso di accertamento ai fini Irpeg e Iva, in cui l’Agenzia delle entrate contestava la detraibilità dell’Iva per difetto di inerenza perché l’operazione controllata era stata valutata palesemente antieconomica. L’operazione contestata riguardava, nello specifico, il compenso per prestazioni professionali fornite nell’ambito di un’importante operazione immobiliare da parte di un professionista, che rivestiva la qualifica di socio e amministratore della società medesima.
Detti corrispettivi sono stati ritenuti ingiustificatamente elevati e per questo non congrui e, per l’effetto, l’Amministrazione finanziaria ha negato la detraibilità dell’Iva relativa.
Il ricorso è stato respinto sia dal giudice di prime cure che in sede di appello e avverso la decisione della Ctr la società ha proposto ricorso per cassazione.
La ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 19 del Dpr n. 633/1972 ritenendo illegittima la ripresa dell’Iva relativa al compenso professionale, disposta dall’Ufficio sul presupposto della non congruità del corrispettivo, lesiva peraltro del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto.
I giudici di Cassazione hanno disatteso la censura della parte ricorrente e rigettato il ricorso con condanna alle spese.
La decisione
La controversia in commento investe aspetti – tra loro interconnessi – su cui spesso si dibatte in giurisprudenza, riguardanti la valutazione di antieconomicità delle operazioni e il giudizio di inerenza dei costi, a cui poi si lega il regime di detraibilità dell’Iva relativa.
Ai fini delle imposte sui redditi il principio generale dell’inerenza dei costi è rinvenibile all’articolo 109, comma 5 del Tuir, il quale dispone che “ le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
Sul tema l’Amministrazione finanziaria ritiene che il concetto di inerenza non sia legato ai ricavi dell’impresa ma all’attività d’impresa concretamente esercitata, di modo che possono essere considerati deducibili anche costi e oneri sostenuti in proiezione futura (vedi Risoluzione n. 158/E del 28/10/1998).
La giurisprudenza di legittimità è andata oltre tale impostazione, arrivando ad affermare che il principio di inerenza si traduce in un “giudizio di carattere qualitativo che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo” (cfr Cassazione n. 450/2018, n. 3170/2018 e n. 13882/2018).
In buona sostanza il giudizio d’inerenza deve investire i fatti costitutivi del costo, a fronte dei quali il contribuente ha l’onere di provare e documentare la bontà del proprio operato, con particolare riferimento all’esistenza e alla natura del costo e alla sua concreta destinazione alla produzione o, più in generale, alla sua correlazione all’attività d’impresa.
Logicamente successivo è il giudizio quantitativo e di congruità del costo, riguardante la “proporzionalità tra il quantum corrisposto e il vantaggio conseguito.” Sotto questo aspetto bisogna distinguere l’ambito impositivo perché, se è vero che la definizione di inerenza è pressoché sovrapponibile sia che si tratti di imposte dirette che di Iva, diversa è l’incidenza circa il giudizio di congruità della posta in esame.
Dal lato delle imposte dirette e in linea con la richiamata posizione della Corte di cassazione, la valutazione di incongruità di un’operazione economica non porta automaticamente all’indeducibilità del costo, perché non incide sui suoi caratteri costitutivi. Ciononostante rappresenta un importante indice rivelatore di occultamento di materia imponibile e legittima l’Amministrazione finanziaria a compiere un accertamento analitico-presuntivo ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973 (cfr Cassazione n. 3414/2020).
Il principio è stato così sintetizzato: “la dimostrata sproporzione assume valore sintomatico, di indice rivelatore, in ordine al fatto che il rapporto in cui il costo si inserisce è diverso ed estraneo all’attività d’impresa, ossia che l’atto, in realtà, non è correlato alla produzione ma assolve ad altre finalità e, pertanto, il requisito dell’inerenza è inesistente”.
Ben diversa è l’incidenza del giudizio di antieconomicità sulla valutazione dell’inerenza in campo Iva, nel senso che in linea di principio non condiziona né esclude il diritto alla detrazione dell’Iva afferente al costo ritenuto non congruo, “salvo che l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, e dunque esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, sia tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva.”
In buona sostanza, affinché l’ufficio possa legittimamente negare la detrazione dell’Iva non è sufficiente contestare una generica incongruità dell’operazione, essendo necessario un accertamento sostanziale che porti a concludere nel senso che la stessa sia macroscopicamente antieconomica, diretta non al raggiungimento di un effettivo beneficio alla società ma ad altro risultato estraneo all’attività d’impresa. Nel caso di specie l’ufficio ha ritenuto che il compenso, ingiustificatamente elevato anche in considerazione dei massimi tariffari di categoria, celasse in realtà una distribuzione indiretta di utili a favore del professionista-socio.
Dal lato dell’onere della prova, la maggior pretesa erariale può essere contrastata solo fornendo validi elementi probatori e specifici elementi di fatto, non potendosi limitare il contribuente a rappresentare mere giustificazioni teoriche quali, ad esempio, astratte affermazioni sulla complessità e natura di una determinata operazione o su generiche esigenze di carattere gestionale.
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