17 Marzo 2020
Non c’è spazio per l’impugnazione se l’atto prodromico è definitivo
L’intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito. La recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato.
La vicenda
La controversia in commento prendeva il via dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un atto di intimazione di versamento di somme indicate in una cartella di pagamento regolarmente notificata al socio di una società in nome collettivo, che ne ometteva l’impugnazione.
I giudici della Ctr del Piemonte rigettavano l’appello dell’Agenzia affermando che, non essendo stata regolarmente notificata alla società la cartella di pagamento derivante da una sentenza divenuta definitiva, quella successivamente emessa nei confronti del contribuente, socio illimitatamente responsabile della predetta società, “riguardava una pretesa erariale ormai prescritta”.
L’ufficio impugnava la sentenza in Cassazione lamentando principalmente la violazione e falsa applicazione dell’articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, per avere i giudici regionali ritenuto ammissibile e accolta l’eccezione di prescrizione del credito erariale proposta dalla parte privata, nonostante il riconoscimento espresso della regolarità della notifica di un atto prodromico che non è stato autonomamente impugnato.
La soluzione della Corte
I giudici della Corte di cassazione, con la pronuncia in esame, dopo aver premesso che non è oggetto del giudizio la tempestività della notifica dell’atto prodromico (cartella di pagamento) e la definitività dello stesso per omessa impugnazione da parte del contribuente-socio della snc, hanno affermato che “risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l’assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Brevi osservazioni
Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.
La pronuncia in esame interviene a dissipare dubbi e confermare l’ormai consolidato principio secondo cui l’intimazione di pagamento, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’intimazione predetta (cfr Cassazione, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013).
Per quanto concerne il caso in commento, si può dunque affermare che la questione della “prescrizione del credito tributario”, avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere dal contribuente con l’impugnazione della cartella esattoriale, ovvero del primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata portata alla conoscenza della parte privata. Soltanto nell’ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall’ufficio, il diritto di difesa del contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall’ultima parte del citato articolo 19, comma 3.
Da ultimo, si segnala che l’applicazione del principio in argomento, nell’ambito del processo tributario, comporta anche alcune ricadute in materia di ripartizione dell’onere probatorio. Difatti, nel caso in cui l’Agenzia eccepisca l’inammissibilità del ricorso originariamente proposto dalla parte privata contro il ruolo o l’intimazione di pagamento, in quanto sia stato precedentemente notificato al privato altro atto prodromico, spetta al contribuente dimostrare che ricorre il contestato presupposto della non avvenuta notificazione dell’atto, ovvero al giudice tributario verificare, anche d’ufficio, le condizioni di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
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