29 Maggio 2019
Redditi PF 2019, le novità del modello dichiarativo – 1
Diverse le novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2018 che hanno interessato il modello di dichiarazione Redditi-PF 2019. In primis, si segnala l’inserimento, nel riquadro “Tipo di dichiarazione, della casella Isa e l’eliminazione delle caselle “Studi di settore” e “Parametri”.
L’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 ha disciplinato il passaggio dai parametri e dagli studi di settore agli Indici sintetici di affidabilità Fiscale ( “Isa”).
Nel riquadro “Visto di conformità” è stata inserita la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli Isa e sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del Dl n. 50/2017.
In particolare, l’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli Isa e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, una serie di benefici tra cui:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive (lettera a)
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui (lettera b).
Le novità normative e l’impatto sul quadro RC.
Rientro delle lavoratrici e dei lavoratori: l’articolo 1, comma 2, della legge 238/2010, prevedeva che fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 fossero riconosciuti dei benefici fiscali alle lavoratrici (imponibile pari al 20 per cento dei redditi da lavoro dipendente) e ai lavoratori (imponibile pari al 30 per cento dei redditi da lavoro dipendente) che rientravano in Italia dall’estero.
Dal 1° gennaio 2018 tali agevolazioni non trovano più applicazione e di conseguenza è stato eliminato il codice 1 dall’elenco dei codici da indicare nella casella “Casi particolari” del quadro RC, che andava utilizzato per indicare che si stava fruendo in dichiarazione di tale agevolazione.
Considerato che nella determinazione dell’importo del bonus fiscale andavano computate le quote esenti di tali redditi, è stato necessario apportare delle modifiche anche al rigo RC14 (Bonus Irpef) del quadro RC. In particolare è stata eliminata la Colonna 3 (Tipologia esenzione) del modello Redditi 2018/2017 e la colonna 3 è stata ridenominata in “Esenzione ricercatori e docenti”.
Un’ulteriore novità è la modifica dell’agevolazione per i redditi prodotti a Campione d’Italia.
Per i redditi di lavoro dipendente e pensione per i contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia l’agevolazione della quota esente di euro 6.700, per l’anno d’imposta 2017, è stata eliminata.
L’articolo 25-octies, comma 4, del Dl n. 119/2018, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 136/2018, ha modificato l’articolo 188-bis Tuir, innovando le agevolazioni già previste per Campione d’Italia.
A decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi, diversi da quelli d’impresa, prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nella sezione “Sezione VII – Ulteriori dati – Rigo RP90 – Redditi prodotti in euro Campione d’Italia” l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri, per cui intende usufruire dell’agevolazione.
Nel rigo RP90, colonna 1, “Codice” va indicato il codice identificativo della tipologia di redditi agevolabili prodotti in euro, in colonna 2, “Importo”, va indicato l’ammontare dei redditi agevolabili prodotti in euro.
Un’ulteriore novità riguarda la sezione V del quadro RC che accoglie il Bonus Irpef
Per l’anno 2018 l’importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro (24mila per l’anno d’imposta 2017); in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro (26mila per l’anno d’imposta 2017).
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).
Esempio: Un contribuente ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari a 24.600 euro, avrà diritto ad un bonus pari ad euro 960,00. Se il bonus non è stato erogato dal datore di lavoro in busta paga, può essere recuperato dal contribuente compilando la dichiarazione.
Un’ulteriore novità è rappresentata dalla tassazione della rendita integrativa temporanea anticipata.
L’articolo 11, comma 4-ter, del Dlgs 252/2005, come novellato dall’articolo 1, comma 168, della legge 205/2017, prevede che il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
A tal fine nell’elenco dei codici da indicare nella casella “Casi particolari” del quadro RC è stato inserito il codice “9” con cui il contribuente dichiara di avvalersi della tassazione ordinaria.
Le somme percepite a titolo di rendita anticipata andranno indicate nella colonna 3 (Reddito) di uno dei righi da RC1 a RC3 indicando il codice 2 (Redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi) nella colonna 1 (Tipologia reddito).
Per indicare le somme relative alle ritenute subite a titolo d’imposta sostitutiva è stata inserita, nel rigo RC10, la colonna 6 (Ritenute imposta sostitutiva R.I.T.A, indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX). Questa colonna va compilata solo se nella casella “Casi particolari” del quadro RC è indicato il codice ‘9’.
Tali somme (colonna 6 del rigo RC10) saranno riportate nella colonna 4 del rigo RN33 (Ritenute totali).
Un’ ulteriore novità del quadro RC è la colonna 4 denominata Redditi esteri. In tale colonna vanno indicati i codici che identificano la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la compilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all’estero):
- “1” redditi di fonte estera
- “2” pensione ai superstiti di fonte estera.
- il codice “1” redditi di fonte estera se nella colonna 1 (tipologia reddito) è indicato il codice 1, 2, 5 o 6;
- il codice “2” pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 (tipologia reddito) è indicato il codice 1, 6, 8 o 7.
1 – Continua
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.








