15 Maggio 2019
Isa: i dati “precalcolati” necessari per il calcolo
Gli indici sintetici di affidabilità, per effettuare il calcolo a seguito del quale il contribuente conosce il proprio giudizio di affidabilità fiscale, hanno bisogno, oltre che dei dati dichiarati relativi al periodo di imposta cui gli Isa si applicano (oggi il 2018), anche di altri dati nella disponibilità dell’Agenzia.
Tali ulteriori informazioni (in allegato 1 al provvedimento 10 aprile 2019) sono sia dati dichiarati dal contribuente in annualità precedenti (rimanenze finali d’esercizio, reddito, eccetera) sia dati “precalcolati” (media di alcune variabili dichiarate nelle precedenti annualità, ad esempio del valore degli ammortamenti per beni mobili strumentali dei sette periodi d’imposta precedenti oppure del valore dei canoni relativi a beni immobili dei sette periodi d’imposta precedenti, nonché coefficienti individuali) e possono essere acquisite puntualmente o massivamente.
L’acquisizione “puntuale” da parte del contribuente (o dell’intermediario)
Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale possono essere acquisiti dai contribuenti attraverso la consultazione del Cassetto fiscale, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline (vedi quanto disposto dal provvedimento 30 gennaio 2019).
Analogamente i soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, Dpr 322/1998, ai fini dell’acquisizione di tali ulteriori dati, possono accedere al Cassetto fiscale delegato del contribuente.
L’acquisizione “massiva” da parte degli incaricati alla trasmissione telematica (articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998)
Il provvedimento 10 aprile 2019 disciplina le modalità di acquisizione delle ulteriori informazioni da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica.
In particolare, vengono previsti due distinti procedimenti, a seconda che l’intermediario sia o meno delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente per il quale richiede i dati.
Gli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo Cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.
Nel file inviato sono riportati il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l’indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del Cassetto fiscale del delegante.
Prima di predisporre la fornitura massiva delle ulteriori informazioni, l’Agenzia verifica il possesso della delega al Cassetto fiscale alla data di invio della richiesta.
Gli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico.
L’Agenzia non ha predisposto un format di delega, ma ha previsto gli elementi minimi che la stessa deve contenere: codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; periodo di imposta a cui si riferisce il modello Isa; data di conferimento della delega.
Tali soggetti trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.
Tra i diversi elementi che devono essere indicati nel file vi è anche, per ciascun delegante, la “risposta” alla domanda di riscontro necessaria a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario; la domanda di riscontro dati presenti nella dichiarazione Iva 2018 (periodo d’imposta 2017) del contribuente o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 2018 (periodo d’imposta 2017[1].
I due percorsi sono esemplificabili con la seguente rappresentazione grafica.
Verificata la correttezza degli elementi di riscontro per ciascuna posizione oggetto di richiesta, l’Agenzia procede con l’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati.
In entrambi i casi (intermediario con o senza delega), l’Agenzia renderà disponibile per la predisposizione del file contenente la richiesta un apposito software.
Si segnala, infine, la previsione nel provvedimento di una gestione delle deleghe e dei controlli da parte dell’Agenzia, del tutto analoga a quella prevista per il 730 precompilato.
In particolare, l’intermediario deve acquisire le deleghe numerandole e annotandole, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione del numero progressivo e data della delega, del codice fiscale e dati anagrafici del delegante e degli estremi del documento di identità del delegante.
[1] Si tratta dei seguenti elementi di riscontro:
1) dati relativi alla dichiarazione Iva 2018 (periodo d’imposta 2017) presentata da ciascun soggetto delegante:
– l’importo corrispondente al volume d’affari
– gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.
2) in assenza di dichiarazione Iva, dati relativi al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 2018 (periodo d’imposta 2017) presentato da ciascun soggetto delegante:
– l’importo corrispondente alla somma dell’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 85 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione e dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell’anno, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, esclusi quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti
– l’importo corrispondente alla somma dell’ammontare del reddito di impresa (o la perdita) del periodo d’imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro F e rilevanti ai fini fiscali e del reddito (o la perdita) derivante dall’esercizio dell’arte o della professione del periodo d’imposta considerato, risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro G e rilevanti ai fini fiscali.

Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Settembre 2023
Contributo per spese edilizie al 90%: invio istanze dal 2 al 31 ottobre
Giunge al termine l’iter attuativo dell’articolo 9, comma 3, del Dl n.
Normativa e prassi 22 Settembre 2023
Compensazione o rateazione dei bonus, definite le modalità di annullamento
A partire dal 5 ottobre 2023 sarà disponibile sulla “Piattaforma cessione crediti”, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, un’apposita funzionalità per richiedere l’annullamento delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei bonus edilizi tracciabili.
Attualità 22 Settembre 2023
Dietro il falso messaggio di errore la trappola per il contribuente
L’Agenzia delle entrate segnala un nuovo tentativo di phishing a danno dei contribuenti.
Normativa e prassi 22 Settembre 2023
Fondo pensioni casalinghe: in soffitta due causali contributo
Con la risoluzione n. 54/E del 22 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate, accogliendo la richiesta pervenuta dall’Inps, dispone la soppressione di due causali contributo da F24.