13 Maggio 2019
Indici di affidabilità: i criteri per l’accesso ai benefici premiali
Con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale a opera dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017 è stata prevista anche una serie di benefici fiscali, destinati a premiare i contribuenti ritenuti più affidabili per effetto dell’applicazione degli Isa.
In particolare, alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente a imposte dirette e Irap
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30, legge 724/1994) anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del Dl 138/2011
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr 600/1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr 633/1972
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, Dpr 633/1972, in materia di Iva
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis prevede che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11” e che il successivo comma 17 stabilisce che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo”, con il provvedimento 10 aprile 2019 sono state disposte le condizioni in presenza delle quali scattano i benefici in argomento per effetto dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2018.
Compensazione imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva
Vale la pena osservare che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11, relativi all’Iva, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Isa per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito infrannuale nonché della dichiarazione annuale rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Con riferimento alla lettera a), è previsto che l’accesso al beneficio sia subordinato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta 2019
- alla compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20mila euro annui, maturati sulla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2018.
In relazione ai primi due punti dell’elenco, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5mila euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), Dl 78/2009, come modificato dall’articolo 3 del Dl 50/2017.
L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero è pari a 50mila euro per anno.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla lettera b), è previsto che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2019, ovvero del credito infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2020, per un importo non superiore a 50mila euro annui, sia condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30mila euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, Dpr 633/1972.
Anche in questo caso, l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero è pari a 50mila euro per anno.
Disapplicazione disciplina società non operative
Il beneficio di cui alla lettera c) (esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative) è condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Esclusione accertamenti analitico-presuntivi
Il beneficio di cui alla lettera d) (esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici) è condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Riduzione termini per l’accertamento
Per quanto riguarda il beneficio di cui alla lettera e), i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2018 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2018, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Innalzamento soglie accertamento sintetico del reddito
Relativamente al beneficio di cui alla lettera f), l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2018, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e all’attribuzione del punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11, è inoltre necessario che:
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compreso il caso in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
Nelle motivazioni al provvedimento si legge che i criteri fissati per l’accesso ai benefici premiali sono stati disposti in via sperimentale e che l’individuazione della soglia di 8 è stata effettuata sulla base delle stime relative all’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2018 effettuate da Sose (è la società in convenzione con il ministero dell’Economia e delle finanze, a cui è affidata l’elaborazione degli Isa) utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017.
Nelle medesime motivazioni si legge anche che, in base a tali stime, parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra tale soglia e che, al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) e f), particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio delle attività di controllo dell’Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a “0,5” per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a “1” per quelli di cui alle lettere c) e f).
Il provvedimento, inoltre, sulla base di quanto previsto al comma 14, individua i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle entrate tiene conto per definire le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Anche in questo caso l’individuazione dei livelli minimi di affidabilità fiscale è stata effettuata sulla base delle stime relative all’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2018 effettuate utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017. Tali stime rilevano che parte significativa dei contribuenti che dichiarano redditi imponibili estremamente bassi si attesta sotto la soglia del punteggio di affidabilità fiscale pari a 6; oltre tale soglia, la media dei redditi dei soggetti esaminati assume valori significativamente più elevati.
Nell’immagine sono sintetizzati graficamente i livelli ai quali sono riconosciuti i diversi benefici.
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