12 Aprile 2019
Addizionali comunali all’irpef: online le aliquote aggiornate
È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, la “tabella delle addizionali comunali all’Irpef 2019”, pubblicata singolarmente, anziché essere inserita all’interno delle specifiche dei modelli dichiarativi.
Si tratta delle aliquote e/o esenzioni relative alle addizionali comunali, che dovranno essere utilizzate ai fini della determinazione delle quote aggiuntive all’Irpef per il calcolo del saldo 2018 e dell’acconto 2019, in occasione della prossima dichiarazione dei redditi (Redditi PF e 730), per l’anno d’imposta 2018.
Tale modalità di pubblicazione consente un aggiornamento delle aliquote e/o esenzioni, laddove necessario, sulla base dei cambiamenti deliberati dai Comuni e delle informazioni via via fornite dal dipartimento delle Finanze.
Nella tabella, oltre ai codici catastali di ogni Comune, sono pubblicate le percentuali di prelievo decise dalle diverse amministrazioni locali, che variano dall’applicazione dell’aliquota unica, differenziata per scaglioni di reddito, fino ad arrivare a soglie di esenzione per redditi con specifici requisiti.
Anche quest’anno è prevista la casella “Fusione comuni” al rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018”, per alcuni particolari Comuni che hanno deliberato aliquote differenziate.
I Comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune (articolo 21, comma 2-ter, Dl 50/2017).
Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2018” deve essere sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1° gennaio 2018.
Se il Comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta tra il 2016 e il 1° gennaio 2018 compreso e se tale Comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni, è necessario compilare la casella “Fusione comuni”, indicando l’apposito codice identificativo dell’ex Comune riportato nella seguente tabella, presente in Appendice delle istruzioni di Redditi PF1.
Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2019” va compilato solo se il Comune è diverso dal quello al 1° gennaio 2018:
- se la variazione è avvenuta dopo il 3 novembre 2018, va indicato il precedente domicilio
- se, invece, la variazione si è verificata entro il 2 novembre 2018, va riportato il nuovo domicilio.
Se il Comune in cui il contribuente risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 al 2018 e se tale Comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella “Fusione comuni” deve essere indicato l’apposito codice identificativo dell’ex Comune riportato nella seguente tabella, presente in Appendice delle istruzioni di Redditi PF1.

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