17 Luglio 2026
Trust sciolto e rientro dei beni, non c’è imposta sulle donazioni
Quando il vincolo si dissolve prima della destinazione ai beneficiari, il ritorno al disponente dei conferimenti che aveva effettuato non realizza il presupposto impositivo ed è fiscalmente irrilevante
Il rientro al disponente delle partecipazioni conferite in un trust a seguito del suo scioglimento senza che vi siano stati trasferimenti ai beneficiari, non è soggetto all’imposta sulle donazioni. La tassazione, infatti, avviene solo al trasferimento del bene a favore dei beneficiari, mentre la costituzione del vincolo di destinazione da parte del disponente non costituisce un autonomo presupposto impositivo. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 146, pubblicata il 16 luglio 2026.
Il caso in esame
Una contribuente, disponente di un trust, ha presentato un’istanza di interpello riguardante lo scioglimento anticipato del trust e la tassazione della conseguente retrocessione alla disponente del bene conferito, ossia la nuda proprietà di partecipazioni societarie.
In particolare, la disponente aveva trasferito al trust la nuda proprietà delle partecipazioni derivanti da successione e detenute in due società (Alfa S.r.l. e Beta S.p.A.), mantenendone l’usufrutto. Successivamente, a seguito di operazioni straordinarie, tra cui una fusione per incorporazione e il cambio di forma giuridica, il trust è divenuto titolare di una quota pari al 36,68% del capitale della nuova società Beta S.r.l., risultante dalla fusione.
Dal momento della sua costituzione, il trust non ha svolto attività significativa se non detenere le partecipazioni e prestare il proprio assenso nell’assemblea straordinaria della Beta S.p.A. che ha deliberato la fusione per incorporazione di Alfa S.r.l. Solo nel 2021 la Beta S.r.l. ha erogato dividendi e la quota di spettanza del Trust è stata erogata in capo alla disponente in quanto usufruttuaria.
Ciò premesso, le parti coinvolte (disponente, trustee e guardiano) vorrebbero sciogliere consensualmente il trust prima della sua scadenza naturale, con restituzione dei beni alla disponente.
Secondo l’atto costitutivo del trust, inoltre, qualora non fossero presenti beneficiari la distribuzione avrà luogo tenendo conto di quanto previsto dalle leggi italiane in materia di successione mortis causa. Pertanto, in questo caso la devoluzione del Fondo si realizzerebbe a favore della disponente stessa.
In caso di scioglimento anticipato, la retrocessione (avente ad oggetto una quota pari al 36,68% del capitale della nuova società Beta S.r.l., risultante dalla fusione) avverrebbe a titolo gratuito e senza attribuzione ai beneficiari, anche in considerazione della rinuncia della beneficiaria originaria (madre della disponente) e della mancata operatività delle modifiche che avrebbero ampliato la platea dei beneficiari (inserendo fra questi il figlio adottivo dalla disponente) a causa dell’inefficacia giuridica della modifica secondo la legge neozelandese (Trusts Act 2019).
Il quesito posto riguarda il trattamento fiscale dell’operazione, sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni sia con riferimento alle imposte sui redditi.
I principi di diritto che regolano la materia
La disciplina fiscale dei trust è stata recentemente sistematizzata dal decreto legislativo n. 139/2024 che ha introdotto l’articolo 4-bis nel Tusd, Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (Dlgs n. 346/1990).
Tale disposizione stabilisce che il presupposto impositivo si realizza solo quando il trust comporta un effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari, con tassazione al momento del trasferimento dei beni o diritti a favore di questi.
In linea con l’orientamento della prassi (circolare n. 34/2022; risposta a interpello n. 165/2024) e della giurisprudenza (ordinanza della Corte di cassazione n. 31857/2023) la semplice costituzione del vincolo di destinazione non è sufficiente a integrare il presupposto dell’imposta: è necessario un trasferimento patrimoniale stabile e non puramente strumentale.
La Corte di cassazione ha, inoltre, chiarito che la cessazione anticipata del trust può escludere la realizzazione del presupposto impositivo, qualora venga meno la potenzialità di arricchimento dei beneficiari. In tal caso, la retrocessione dei beni al disponente rappresenta un effetto fiscalmente irrilevante.
Per quanto riguarda le imposte dirette, il Tuir (articoli 9 e 67) assoggetta a tassazione le plusvalenze derivanti da atti a titolo oneroso. Di conseguenza, in assenza di corrispettivo, non si configura una plusvalenza imponibile.
Il parere reso dall’Agenzia delle entrate
Alla luce del quadro normativo e interpretativo richiamato, l’Agenzia delle entrate conclude che lo scioglimento del trust con retrocessione dei beni al disponente non integra il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Nel caso concreto, infatti, non si verifica alcun trasferimento di ricchezza a favore dei beneficiari, poiché i beni tornano al soggetto che li aveva originariamente conferiti nel trust.
L’operazione, dunque, è priva di effetti traslativi rilevanti sotto il profilo fiscale, trattandosi di una restituzione che non realizza un arricchimento gratuito. Ne deriva, pertanto, l’assenza del presupposto oggettivo richiesto per l’applicazione dell’imposta.
Analogamente, ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia esclude la rilevanza fiscale dell’operazione, in quanto né l’apporto originario né la retrocessione sono avvenuti a titolo oneroso. Pertanto, non si configura alcuna plusvalenza imponibile.
In conclusione, lo scioglimento anticipato del trust, in assenza di attribuzioni effettive a beneficiari e di corrispettivi, resta fiscalmente neutrale sia sul piano delle imposte indirette sia su quello delle imposte dirette.
Fonte: FiscoOggi
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