Attualità

17 Luglio 2026

Global minimum tax: effetti degli adempimenti tardivi

Le violazioni connesse alla intempestiva presentazione di comunicazioni e dichiarazioni previsti dalla Gmt rientrano, per lo più, nell’ambito applicativo del ravvedimento operoso

La disciplina della Global minimum tax, originariamente contenuta nel Dlgs n. 209/2023, è stata successivamente trasfusa negli articoli da 308 a 360 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), nell’ambito dell’intervento di sistematizzazione, coordinamento e aggiornamento della normativa vigente in materia di imposizione diretta. Con il superamento della prima scadenza, fissata al 30 giugno 2026 per la presentazione del modello di notifica, della comunicazione rilevante e della dichiarazione fiscale, l’attenzione di professionisti e imprese si concentra sulla gestione di eventuali errori, omissioni o ritardi negli adempimenti.

Quali sono le conseguenze qualora la comunicazione rilevante, il modello di notifica o la stessa dichiarazione fiscale vengano presentati oltre i termini previsti? E quali effetti possono derivarne sulla possibilità di accedere o conservare opzioni di particolare rilevanza, quali, ad esempio, il Transitional CbCR safe harbour? La Faq pubblicata dall’Agenzia delle entrate offre chiarimenti su tali profili, delineando un quadro interpretativo orientato a favorire la regolarizzazione spontanea degli adempimenti.                                                    

Il ravvedimento operoso nell’era GloBE
La Faq precisa che le violazioni connesse alla tardiva presentazione degli adempimenti previsti dalla Global minimum tax rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997. Tuttavia, le regole non sono identiche per tutti i casi. La Faq traccia una linea di demarcazione tra la dichiarazione fiscale (articolo 53, Dlgs n. 209/2023) e le “comunicazioni” rappresentate dal modello di notifica e dalla comunicazione rilevante, queste ultime previste dall’articolo 51.

La dichiarazione fiscale tra “tardività” e “omissione”
Per la dichiarazione fiscale regolata dall’articolo 53 del decreto di recepimento, la Faq prevede di agganciarsi alle regole ordinarie del Dpr n. 322/1998. In questo contesto, il fattore tempo diventa decisivo e delinea due scenari ben distinti:

  • sono, pertanto, definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (dichiarazioni tardive).
  • la dichiarazione presentata oltre il termine di 90 giorni, invece, si considera omessa e, dunque, la sanzione non può essere corrisposta in misura ridotta ai sensi del citato articolo 13.

Va tuttavia ricordato che nei primi tre esercizi di applicazione della Global minimum tax (2024/2026) opera un regime transitorio, che esclude l’irrogazione di sanzioni amministrative a meno che non vengano accertati comportamenti caratterizzati da dolo o colpa grave.

Comunicazione e notifiche
Un discorso parzialmente diverso riguarda la comunicazione rilevante e il modello di notifica, entrambi previsti dall’articolo 51. Anche in questo caso il ravvedimento operoso è pienamente accessibile per sanare la trasmissione tardiva, ma senza il vincolo dei 90 giorni.

Anche in questo caso, interviene una specifica disposizione transitoria (l’articolo 51, comma 9). Per il primo triennio di applicazione della Gmt, tutte le sanzioni amministrative pecuniarie collegate a questi due adempimenti informativi sono dimezzate.

Le opzioni e i “safe harbour
La questione forse più delicata riguarda la sorte delle opzioni esercitate all’interno di una comunicazione rilevante inviata in ritardo. Se la comunicazione è tardiva, si perde il diritto di accesso ai “porti sicuri”?

La risposta emersa dalla Faq prevede che le opzioni esercitate nella comunicazione rilevante “tardiva” restano pienamente valide ed efficaci. La disciplina vigente, infatti, non prevede alcuna clausola di decadenza legata alla tempestività della trasmissione. Questo significa che anche se la comunicazione rilevante viene presentata oltre il termine del 30 giugno 2026, il gruppo multinazionale non perde l’accesso a regimi semplificati come, ad esempio, quello del Transitional CbCR safe harbour (Dm del 20 maggio 2024). Il ritardo comporterà esclusivamente l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie (anch’esse ravvedibili e dimezzate nel primo triennio).

Il prossimo passaggio: la risoluzione con i codici tributo
La Faq chiarisce che il versamento delle somme dovute a titolo di ravvedimento operoso dovrà essere effettuato mediante gli specifici codici tributo che saranno istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate. L’impostazione segue il medesimo impianto operativo già adottato per i versamenti conseguenti alla dichiarazione fiscale, per i quali l’Agenzia ha provveduto all’istituzione dei relativi codici tributo con la risoluzione n. 63 del 10 novembre 2025.


Fonte: FiscoOggi

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