Normativa e prassi

16 Luglio 2026

“Crisi di impresa e dell’insolvenza”: i primi chiarimenti dell’Agenzia

Online la parte uno della circolare, dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice che vengono trattati per diversi aspetti fiscali specifici per assicurare un’applicazione omogenea della disciplina

Con la circolare n. 5 del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate offre i primi chiarimenti sulle norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019), elaborati tenendo conto anche dei contributi emersi durante la consultazione pubblica conclusa lo scorso maggio.
Il documento di prassi recepisce, inoltre, gli orientamenti espressi dal ministero della Giustizia nell’ambito dell’aggiornamento del decreto ministeriale 28 settembre 2021, attuato con il decreto ministeriale del 23 aprile 2026, reso pubblico nel corso della consultazione pubblica.
La Parte I è dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice e precisamente: la composizione negoziata della crisi, il concordato semplificato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e le disposizioni relative ai gruppi di imprese.

La circolare è articolata in quattro parti, che saranno pubblicate in altrettanti momenti e aggiornate progressivamente:

  • Parte I – I nuovi istituti del Codice
  • Parte II – Il sovraindebitamento
  • Parte III – Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo
  • Parte IV – Liquidazione giudiziale e istituti residuali.

La trattazione riguarda gli articoli che presentano profili giuridici di interesse per l’Agenzia e si apre con l’analisi degli istituti che rappresentano le novità più rilevanti rispetto alla legge fallimentare. Prosegue, poi, con l’illustrazione degli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati, in passato qualificati come “non fallibili”, originariamente esclusi da percorsi di ristrutturazione e risanamento aziendale; continua esaminando le novità introdotte in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo e si conclude con l’approfondimento dedicato alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.

In particolare, i primi chiarimenti interpretativi riguardano a diversi aspetti specifici degli istituti trattati al fine di assicurare un’applicazione omogenea della disciplina.

In sintesi, il testo chiarisce la possibilità di falcidiare l’Iva in sede di accordo transattivo di cui all’articolo 23, comma 2-bis, purché sia dimostrato, mediante attestazione, che essa realizza la migliore soddisfazione possibile del credito nel confronto con l’alternativa liquidatoria.

Sono, inoltre, fornite indicazioni operative sull’iter procedimentale da seguire per raggiungere l’accordo transattivo con l’Amministrazione finanziaria, chiarendo il perimetro dei debiti interessati, la documentazione da allegare alla proposta di accordo, la scansione temporale del procedimento. Particolare attenzione è dedicata alla tempistica delle trattative, evidenziando la necessità che la proposta del contribuente pervenga agli uffici con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza delle trattative indicato dal legislatore, così da consentire il completamento delle necessarie attività istruttorie. La circolare individua, inoltre, i principali criteri di valutazione cui gli uffici dovranno attenersi nell’esame delle proposte transattive, tra cui la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, le prospettive di soddisfacimento del credito erariale, l’esistenza di garanzie, la continuità aziendale e gli effetti sul mantenimento dei livelli occupazionali.

Il documento di prassi specifica, poi, l’ambito applicativo delle misure premiali previste nel corso della composizione negoziata della crisi, evidenziando, in via preliminare, l’opportunità che il debitore ne richieda espressamente l’applicazione.

Con riguardo alla misura della riduzione del tasso di interessi, la circolare precisa che la nozione di “debiti tributari” comprende tutti debiti sorti anteriormente all’avvio del percorso di composizione negoziata, anche se portati a conoscenza del debitore durante il predetto periodo, ad esempio, con comunicazioni di irregolarità, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e liquidazioni periodiche Iva, nonché le somme iscritte a ruolo o affidate all’Agente della riscossione.

Con riferimento al beneficio della riduzione delle sanzioni, il documento di prassi precisa che la norma si applica alle sole comunicazioni di irregolarità i cui termini di pagamento scadano successivamente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.

Si chiarisce, inoltre, che, il beneficio della riduzione alla metà di interessi e sanzioni sui debiti tributari sorti prima dell’istanza di accesso alla composizione negoziata trova applicazione solo nei casi in cui detto percorso si concluda con uno degli strumenti che prevedono il trattamento dei crediti tributari.

Il documento definisce, quindi, l’ambito dei debiti tributari oggetto di possibile dilazione (articolo 25, comma 4 del Codice), limitandolo ai debiti per imposte dirette e Iva non ancora iscritti a ruolo, chiarendo che agli interessi di dilazione si applica il saggio legale (articolo 1284 cc). In conclusione, precisa che, in caso di decadenza dal beneficio, gli uffici procederanno tempestivamente all’iscrizione a ruolo delle somme residue.

La circolare contiene, inoltre, istruzioni operative agli uffici in ordine al nuovo istituto del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro). In particolare, per garantire all’Amministrazione finanziaria una valutazione informata e coerente, il documento di prassi individua tre possibili scenari collegati al rapporto tra il termine di adesione e la finestra di voto fissata dal tribunale:

  1. se il termine per aderire alla proposta transattiva (90 giorni) scade prima dell’apertura della finestra di voto, il voto può essere espresso solo dopo la fase di contraddittorio e l’acquisizione delle relazioni del commissario giudiziale. Se, tuttavia, la relazione del commissario giudiziale ex articolo 107 è disponibile prima della scadenza dei 90 giorni, l’ufficio può manifestare la propria adesione nel termine di legge e successivamente votare in modo coerente
  2. se il termine per aderire alla proposta transattiva (90 giorni) scade durante la finestra di voto, l’Agenzia può manifestare direttamente la propria posizione mediante il voto, secondo le modalità e i termini fissati dal tribunale
  3. se, infine, il termine per aderire alla proposta transattiva (90 giorni) scade dopo la chiusura della finestra di voto, l’Agenzia può anticipare il voto se l’istruttoria è semplice oppure, nei casi più complessi, può chiedere un differimento dei termini per disporre del tempo necessario a una valutazione completa della proposta.

I chiarimenti forniti mirano, pertanto, a coordinare i tempi della procedura transattiva con quelli del procedimento di omologazione, assicurando che l’espressione del voto da parte dell’Amministrazione finanziaria sia il risultato di una compiuta attività istruttoria e di una valutazione pienamente informata della proposta formulata dal debitore.

Le ultime indicazioni sono riservate alle disposizioni relative ai gruppi di imprese di cui agli articoli 284 e seguenti del Codice. Al riguardo il documento di prassi definisce il concetto di gruppo rinviando alla norma di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) dello stesso Codice, chiarisce la questione dell’autonomia delle masse attive e passive e fornisce, altresì, chiarimenti sul trattamento dei crediti tributari e contributivi e istruzioni in merito all’iter procedimentale.

La seconda parte della circolare è attualmente in consultazione pubblica (vedi articolo “Circolare sul Codice della crisi, la seconda parte in consultazione”).


Fonte: FiscoOggi

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