16 Luglio 2026
Cassetto fiscale più ampio con nuovi documenti visionabili
Potranno essere consultate in area riservata alcune tipologie di atti emessi dall’Agenzia, con la possibilità, da parte del cittadino, di monitorare lo stato del procedimento
Il Cassetto fiscale, il servizio che consente ai cittadini di consultare e gestire online le proprie informazioni fiscali, si amplia con l’inserimento di nuovi documenti. Con il provvedimento del 16 luglio 2026, emanato in applicazione dell’articolo 23 del Dlgs n. 1/2024, l’Agenzia delle entrate definisce le modalità con cui cittadini e imprese potranno consultare direttamente, nel proprio Cassetto fiscale, una serie di atti nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
L’intervento si inserisce nel percorso di rafforzamento del contenuto informativo del Cassetto fiscale previsto dalla delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) e mira a favorire la compliance spontanea e una maggiore conoscenza della propria posizione tributaria da parte dei contribuenti.
I documenti consultabili
Il provvedimento, in particolare, introduce la possibilità di visualizzare, nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, gli avvisi di liquidazione emessi in base agli articoli 15 e seguenti del Dpr n. 601/1973 e quelli collegati alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur (Dpr n. 131/1986), che disciplina le agevolazioni dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa.
Accanto a questi, troveranno spazio anche gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, emessi a norma dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973.
Saranno inoltre consultabili i relativi provvedimenti di autotutela, sia totale sia parziale, adottati dall’Amministrazione finanziaria per correggere o annullare gli atti originariamente emessi.
In fase di prima applicazione, la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela totale o parziale è consentita ai contribuenti ai quali sono indirizzati gli avvisi e provvedimenti stessi, ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia autorizzate.
Un Cassetto fiscale sempre più ricco
L’obiettivo della misura è ampliare il patrimonio informativo già presente nel Cassetto fiscale, trasformandolo sempre più in un punto di accesso agile alla documentazione tributaria del contribuente. La scelta, come anticipato, attua le indicazioni contenute nell’articolo 16, comma 1, lettere i) e l), della legge delega n. 111/2023, che prevede lo sviluppo di nuovi servizi digitali e l’ampliamento delle informazioni disponibili online per agevolare il corretto adempimento degli obblighi fiscali.
In prospettiva, il provvedimento precisa che ulteriori tipologie di atti saranno progressivamente pubblicate nel Cassetto fiscale attraverso successivi interventi dell’Agenzia, in tal modo rendendolo un archivio ancora più completo per i contribuenti e un concreto strumento di monitoraggio del proprio rapporto con l’Amministrazione finanziaria.
Come funzionerà la consultazione
Gli atti saranno consultabili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accessibile tramite Spid, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi oppure, nei casi ancora consentiti, mediante credenziali Entratel o Fisconline.
Gli avvisi e i provvedimenti saranno pubblicati nella sezione “L’Agenzia scrive”.
La disponibilità online scatterà dal giorno successivo a quello in cui la data di notifica dell’atto al contribuente sarà registrata nei sistemi informatici centrali. Analogamente, le informazioni sull’evoluzione del procedimento amministrativo saranno rese visibili dal giorno successivo alla loro acquisizione nei medesimi applicativi.
Visibile l’evoluzione del procedimento
Uno degli aspetti più innovativi riguarda la possibilità di seguire l’evoluzione dell’atto attraverso specifici stati procedimentali. Oltre all’indicazione dell’avvenuta notifica, il contribuente potrà verificare se l’atto risulta definito con pagamento oppure se risulta presentato un ricorso o altro.
Tra gli stati procedimentali consultabili figurano:
- la notifica
- la definizione con pagamento (articolo 15 del Dlgs n. 218/1997)
- la definizione con pagamento delle sanzioni (articolo 17 del Dlgs n. 472/1997) con o senza presenza di ricorso
- la mancata opposizione alla notifica
- la definizione mediante “pace fiscale” prevista dall’articolo 2 del Dl n. 119/2018
- la definizione attraverso la “tregua fiscale” introdotta dalla legge n. 197/2022
- la definizione mediante accertamento con adesione
- l’annullamento tramite autotutela totale
- la presenza di autotutela parziale
- l’esistenza di un contenzioso pendente
- la definizione della controversia con sentenza passata in giudicato.
Di fatto, il contribuente avrà a disposizione una sorta di “cronologia amministrativa” dell’atto, utile per comprendere in qualsiasi momento lo stato della propria posizione fiscale.
La data effettiva di attivazione delle nuove funzionalità sarà comunicata con un successivo avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Fonte: FiscoOggi
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