Analisi e commenti

7 Luglio 2026

Modello Redditi Pf precompilato (1) da dove arrivano i dati già inseriti

Le fonti da cui l’Agenzia delle entrate attinge le informazioni per la precompilazione dei componenti positivi di reddito nel quadro LM del modello Redditi Pf sono molteplici

L’Agenzia delle entrate ogni anno rende disponibile ai contribuenti, nell’area riservata del sito internet dedicato alla dichiarazione precompilata, il modello Redditi Persone fisiche precompilato. Il servizio riguarda anche i titolari di partita Iva che applicano il regime fiscale di vantaggio o il regime forfettario. Ma quali sono le fonti che utilizza l’Agenzia per la precompilazione dei dati reddituali che confluiscono nel quadro LM del modello di dichiarazione?

Ricordiamo innanzitutto che, a partire dal 1° gennaio 2024, il Dl n. 36/2022 ha esteso l’obbligo della fatturazione elettronica ai contribuenti in regime di vantaggio e ai forfetari. Inoltre, sempre a partire dal 2024, secondo quanto disposto dal comma 6-septies, dell’articolo 4 del Dpr n. 322/1998, i sostituti d’imposta sono esonerati dall’emissione delle Certificazioni uniche di lavoro autonomo nei confronti degli stessi soggetti in regime di vantaggio e in regime forfettario, relativamente ai compensi inerenti alle attività professionali o d’impresa.

Pertanto, per la valorizzazione dei dati reddituali del quadro LM, viene presa in considerazione la somma degli importi indicati nelle fatture elettroniche e nei corrispettivi telematici relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione.

Se il modello precompilato riguarda un professionista per il quale è previsto l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale di previdenza, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dall’importo dei componenti positivi di reddito precompilati. Nel caso invece del professionista che esercita un’attività per la quale non è prevista un’apposita Cassa professionale di previdenza e che, pertanto, è tenuto all’iscrizione alla gestione separata Inps, i contributi addebitati al committente in fattura sono inclusi nell’importo dei componenti positivi di reddito precompilati.

La presunzione applicata al principio di cassa
Considerato che ai regimi di vantaggio e forfettario si applica il principio di cassa e non è possibile desumere dalle fonti dei dati utilizzati per la precompilazione la data esatta del pagamento, viene adottata la presunzione che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo. Quindi, se il pagamento della prestazione o della vendita non sia coinciso con la data di emissione della fattura, il contribuente dovrà modificare l’importo dei componenti positivi di reddito riportati nel quadro LM, includendo gli importi delle fatture emesse nell’anno precedente ed incassate nell’anno d’imposta di riferimento ed escludendo quello delle fatture emesse nell’anno d’imposta che non risultano incassate al 31 dicembre.

Le fatture emesse alla Pa e da questa rifiutate
Se il contribuente ha emesso fatture elettroniche o note di credito nei confronti della Pubblica amministrazione che sono risultate rifiutate dalla stessa Pa, quali sono i criteri adottati per la precompilazione? In tal caso, fatture e note di credito rifiutate non sono prese in considerazione per il calcolo dei componenti positivi di reddito da riportare in dichiarazione.

Le Certificazioni uniche – lavoro autonomo
Ma le Certificazioni uniche di lavoro autonomo non spariscono del tutto, infatti, per alcune indennità, ad esempio quelle di maternità, i contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio o forfettario continuano a ricevere le Cu – Lavoro autonomo con il codice 25 (regime forfettario) e/o 26 (regime fiscale di vantaggio) al punto 6 del modello; pertanto, anche tali corrispettivi vengono utilizzati quali fonti di input per la precompilazione dei dati reddituali che confluiscono nel quadro LM.

Inoltre, ai fini del calcolo dei redditi precompilati al quadro LM, si tiene conto delle somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta in regime forfettario. Tali contribuenti, come noto, non hanno l’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni da loro effettuate; pertanto, vengono prese in considerazione le somme certificate con Cu – lavoro autonomo che abbiano il codice 24 presente nel punto 6.

Sul modello Redditi Pf precompilato è disponibile una guida della collana “L’Agenzia informa”.
 

continua


Fonte: FiscoOggi

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