Normativa e prassi

3 Luglio 2026

Contributo straordinario banche: determinazione della base imponibile

Il calcolo deve essere basato sulla normativa che ha introdotto l’imposta straordinaria e che ha stabilito le regole per l’accantonamento minimo delle riserve in alternativa al pagamento del tributo

Il contributo straordinario dovuto dalle banche per l’affrancamento della riserva accantonata in sostituzione dell’imposta sugli extraprofitti deve essere calcolato non sull’intera riserva presente in bilancio, ma sulla quota minima che la norma originaria richiedeva. Il corrispondente importo può essere versato tramite compensazione con i bonus edilizi acquistati.
È, in sintesi, quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 133 del 3 luglio 2026.

I chiarimenti sono richiesti da una banca che ha scelto di non versare l’imposta straordinaria sugli “extraprofitti”, introdotta dall’articolo 26 del Dl n. 104/2023, preferendo utilizzare l’alternativa prevista dalla legge stessa che consente di accantonare una specifica riserva patrimoniale non distribuibile.
I dubbi da risolvere sono due: come determinare correttamente la base imponibile su cui calcolare il contributo straordinario considerata l’evoluzione normativa della misura, e se il pagamento possa essere effettuato utilizzando in compensazione i crediti fiscali acquistati in base all’articolo 121 del Dl n. 34/2020.

L’imposta sugli “extraprofitti” introdotta nel 2023 era pari al 40% dell’incremento del margine di interesse maturato dalle banche rispetto agli anni precedenti, entro determinati limiti. In alternativa, ai sensi del comma 5-bis aggiunto successivamente all’articolo 26 del Dl n. 104/2023, era possibile rafforzare il proprio patrimonio accantonando una riserva non distribuibile di importo almeno pari a due volte e mezzo l’imposta dovuta. È questa la soluzione adottata dalla banca che ha proposto l’interpello.

La disciplina è stata oggetto di modifiche rispetto alle previsioni originarie. Successivamente, infatti, la legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 69 e seguenti, legge n. 199/2025) ha introdotto la possibilità di affrancare la riserva pagando un contributo straordinario del 27,5% della riserva esistente al termine del 2025 (oppure del 33% se l’affrancamento avviene successivamente). Il Consiglio di amministrazione della richiedente ha deciso di affrancare, in base a tale norma, la riserva iscritta nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 precisando che al tempo della costituzione della riserva, a scopo prudenziale, quest’ultima è stata iscritta per un importo superiore a quello prescritto dal legislatore.

A questo punto è sorto il dubbio su quale valore calcolare il contributo straordinario.
Per la banca, il contributo deve essere calcolato non sull’intero ammontare della riserva contabilizzata in bilancio, ma soltanto sulla quota minima richiesta dalla normativa originaria, cioè l’importo pari a due volte e mezzo l’imposta straordinaria che era stata sostituita dalla riserva. Inoltre, l’istituto ritiene possibile pagare il contributo compensandolo con i crediti fiscali acquistati tramite cessione del credito.

Determinazione della base imponibile
L’Agenzia ricostruisce dettagliatamente la cornice normativa partendo dall’articolo 26 del Dl 104/2023 e richiama la circolare n. 4/2024 con cui l’Amministrazione ha fornito le indicazioni relative alle modalità di formazione della riserva e il modo in cui questa potesse essere alimentata mediante utili e altre riserve patrimoniali disponibili (vedi “Imposta straordinaria per le banche, pronte le istruzioni delle Entrate”).
Ricorda poi che i commi da 68 a 73, dell’articolo 1, della legge di bilancio 2026, come già detto, hanno introdotto la facoltà di assoggettare la riserva a un contributo straordinario per liberarla dal vincolo della riserva. Il comma 69, in particolare, afferma che il contributo si applica alla riserva prevista dal comma 5-bis su richiamato, mentre il comma 70 stabilisce le aliquote da applicare.

Secondo l’Agenzia, per risolvere il dubbio della contribuente, la norma deve essere letta in collegamento con la disciplina originaria. La riserva era stata introdotta come alternativa al pagamento dell’imposta straordinaria e la sua funzione era proprio quella di sostituire temporaneamente quel pagamento. Per questo motivo l’importo rilevante ai fini dell’affrancamento deve essere quello corrispondente alla misura minima richiesta dalla legge, cioè due volte e mezzo l’imposta straordinaria originariamente dovuta.

In sostanza, l’Agenzia ritiene che eventuali importi aggiuntivi iscritti dalla banca per ragioni prudenziali non debbano incidere sulla base imponibile del contributo. Pertanto, anche se la riserva contabilizzata in bilancio è superiore, il contributo straordinario deve essere calcolato sulla sola quota che la legge imponeva di accantonare per beneficiare del differimento del pagamento dell’imposta.

Sì alla compensazione con i bonus edilizi
Per quanto riguarda la possibilità di compensare il contributo straordinario con i bonus edilizi l’Amministrazione, dopo avere esaminato le regole generali della compensazione contenute nell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, richiama la risposta n. 435/2022 (vedi “Compensazione “orizzontale”: ok sempre, salvo diniego espresso”), secondo cui i crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi e acquisiti tramite cessione possono essere utilizzati in compensazione per il pagamento di tutti i tributi e contributi versabili con modello F24, salvo che una norma ne vieti espressamente l’utilizzo.

Il contributo straordinario in esame, inoltre, deve essere versato tramite modello F24 e la legge di bilancio 2026 richiama, per accertamento, riscossione e contenzioso, relativi allo stesso, le regole previste per le imposte sui redditi.

Infine, né l’articolo 26 del Dl n. 104/2023 né la successiva legge n. 199/2025 contengono un divieto di compensazione.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che il contributo possa essere pagato utilizzando in compensazione crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del Dl n. 34/2020. Rimangono però fermi tutti i limiti e le cause ostative previste dalla normativa generale.

In sintesi, l’Amministrazione condivide le tesi del contribuente: il contributo straordinario per l’affrancamento della riserva deve essere calcolato non sull’intera riserva presente nel bilancio, ma sulla quota minima che la legge del 2023 richiedeva di accantonare in sostituzione dell’imposta sugli extraprofitti, e conferma che il corrispondente importo può essere versato tramite compensazione con crediti fiscali acquistati nel rispetto delle ordinarie regole e limitazioni previste per la compensazione.


Fonte: FiscoOggi

Contributo straordinario banche: determinazione della base imponibile

Ultimi articoli

Normativa e prassi 26 Ottobre 2026

Bonus carburante, pronto il codice per la compensazione del credito

Definite le modalità operative per utilizzare l’agevolazione destinata alle imprese colpite dal rincaro del gasolio.

Normativa e prassi 26 Ottobre 2026

Concordato biennale, via libera con Isa diverso tra ente e associato

Il decreto Omnibus ha introdotto un’eccezione alle preclusioni di accesso al Cpb previste nel caso del professionista che svolge attività anche in associazione con altri colleghi Un professionista che opera individualmente e partecipa anche a un’associazione professionale può aderire al concordato preventivo biennale senza vincoli collegati alla scelta operata dall’ente partecipato quando le attività esercitate risultano riconducibili a Isa differenti.

Normativa e prassi 26 Ottobre 2026

Buoni benzina per welfare aziendale: fringe benefit fuori dal reddito

L’emolumento finalizzato esclusivamente a promuovere il benessere, la fidelizzazione e la motivazione del personale coinvolto nel lavoro domenicale è escluso dalla tassazione Una società affidataria di servizi pubblici essenziali continuativi sette giorni su sette che intende istituire un sistema di welfare aziendale, attraverso l’assegnazione di buoni benzina o buoni spesa, per promuovere il benessere e la motivazione del personale tenuto al lavoro domenicale, potrà considerare tali “buoni” come fringe benefit, ed escluderli quindi dalla tassazione.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati

L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto