2 Luglio 2026
Transfrontaliere in Banca d’Italia: tassazione esclusiva nel nostro Paese
Non condivisa la tesi del contribuente, residente in Francia al confine con l’Italia, secondo cui il reddito sarebbe imponibile nel paese di residenza e non dovrebbe subire ritenute fiscali in Italia
Le retribuzioni corrisposte dalla Banca d’Italia al dipendente che ha trasferito la residenza in Francia mantenendo l’attività lavorativa presso una sede dell’istituto situata in una regione italiana al confine con lo Stato francese vanno sottoposte a tassazione in Italia. Rientrano infatti nella disciplina delle funzioni pubbliche prevista dall’articolo 19 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni.
Pertanto, anche se il dipendente è fiscalmente residente in Francia e svolge parte dell’attività in lavoro agile dal territorio francese, le retribuzioni restano tassate esclusivamente in Italia.
Questa, in sintesi, la risposta n. 132 del 2 luglio 2026 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello. La persona che ha interrogato l’Agenzia è un lavoratore dipendente della Banca d’Italia, che ha trasferito la propria residenza fiscale in Francia, in un comune di frontiera, mantenendo però l’attività lavorativa presso una sede della Banca d’Italia situata in una regione italiana confinante con la Francia.
Il lavoratore si reca in Italia normalmente due giorni alla settimana, mentre per il resto del tempo svolge l’attività in modalità agile dalla Francia. Ritenendosi fiscalmente residente in Francia, ha chiesto all’Agenzia delle entrate quale disposizione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia debba applicare ai propri redditi:
- l’articolo 15, relativo al lavoro subordinato e ai lavoratori frontalieri, che porterebbe alla tassazione esclusiva in Francia
- oppure l’articolo 19, relativo alle remunerazioni corrisposte dagli enti pubblici, che comporterebbe la tassazione nello Stato pagatore, cioè l’Italia.
Secondo il dipendente, la Banca d’Italia non può essere considerata una “suddivisione politica o amministrativa” dello Stato né un “ente locale” ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione. Inoltre, evidenzia che di essere residente in Francia in un Comune sito in un Dipartimento considerato zona frontaliera, ai sensi del paragrafo 9 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione e che la sede di lavoro è a sua volta sita in una Regione italiana rientrante anch’essa nella zona frontaliera, come definita dal paragrafo 9 del Protocollo aggiuntivo.
Di conseguenza, il lavoratore ritiene applicabile l’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione, dedicato ai lavoratori frontalieri. In tal caso il reddito sarebbe imponibile esclusivamente in Francia e la Banca d’Italia non dovrebbe effettuare ritenute fiscali in Italia.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia non concorda con la soluzione prospettata dal contribuente.
Il punto è infatti stabilire se gli emolumenti, erogati ad un dipendente della Banca d’Italia, rientrino nelle regole previste per i redditi da lavoro dipendente del settore privato (articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione) o nell’eccezione, in quanto redditi da lavoro dipendente del settore pubblico, disciplinata dall’articolo 19, paragrafo 1, del trattato internazionale.
Nella seconda ipotesi rientrano i redditi che hanno due caratteristiche:
- gli importi sono pagati da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un suo ente locale
- la corresponsione avviene in corrispettivo di servizi resi ad uno Stato, alle sue suddivisioni politiche o amministrative o ai suoi enti locali.
In questo caso, in cui l’ente erogante è la Banca d’Italia, sussistono entrambe le condizioni. Secondo l’Amministrazione, infatti, l’articolo 19 della Convenzione deve essere interpretato in senso ampio: rientrano nel suo ambito tutte le remunerazioni corrisposte da enti pubblici, salvo quelle erogate da enti che svolgono attività industriali o commerciali, in linea con le indicazioni fornite anche dal Commentario Ocse al modello di convenzione.
L’Agenzia evidenzia che la Banca d’Italia è un istituto di diritto pubblico, svolge le funzioni di banca centrale della Repubblica italiana, opera perseguendo esclusivamente finalità pubbliche e non esercita attività commerciale o industriale.
Le retribuzioni corrisposte ai suoi dipendenti, rileva l’Agenzia, rientrano quindi nell’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Francia. In sintesi, il reddito da lavoro dipendente percepito dal dipendente della Banca d’Italia residente in Francia è imponibile esclusivamente in Italia e non si può applicare il regime dei lavoratori frontalieri previsto dall’articolo 15.
Pertanto, anche se il dipendente è fiscalmente residente in Francia e svolge parte dell’attività in lavoro agile dal territorio francese, le retribuzioni restano tassate esclusivamente in Italia, con conseguente applicazione, da parte della Banca d’Italia in qualità di sostituto d’imposta, della ritenuta Irpef a titolo di acconto.
Fonte: FiscoOggi
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