3 Luglio 2026
Cessione crediti di imposta da Dta, non si applica l’articolo 1260 c.c.
Al di fuori delle ipotesi di cessione infragruppo, il trasferimento a terzi è ammesso nei limiti stabiliti dall’articolo 43-bis del Dpr n. 602/1973
Con la consulenza giuridica n. 8/2026, l’Agenzia delle entrate si è espressa in merito alla cedibilità del credito di imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets–Dta). Poiché l’istituto è regolato da una disposizione speciale (articolo 43-bis del Dpr n. 602/1973), non si applicano le disposizioni civilistiche e il terzo cessionario non può utilizzare in compensazione crediti acquistati in violazione della disciplina tributaria speciale.
L’oggetto della consulenza
L’istante, un’associazione di categoria, chiede se i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets–Dta), maturati in virtù dell’articolo 2, commi 55-58, del Dl n. 225/2010, e dell’articolo 44-bis del Dl n. 34/2019, possano essere considerati liberamente cedibili a terzi secondo le regole ordinarie previste dagli articoli 1260 e seguenti del Codice civile e utilizzabili in compensazione dal terzo cessionario.
Il dubbio nasce anche dagli orientamenti differenti espressi dall’Agenzia nelle risoluzioni nn. 32 e 73 del 2025, che avrebbero generato un’incertezza interpretativa tra le imprese iscritte all’associazione istante sulla possibilità di cedere tali crediti anche a soggetti esterni al gruppo, oltre che sul loro utilizzo in compensazione da parte del cessionario.
Più specificatamente, all’istante non risulta chiaro se la specifica restrizione alla cessione (soltanto a favore di soggetti esterni al gruppo) imposta dalla risoluzione n. 73/2025 si applichi ai soli casi di crediti già chiesti a rimborso; se la restrizione stessa sia estendibile anche ai crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle Dta, operata secondo il regime previgente (Dl n. 225/2025); se, infine, in termini più generali, i crediti d’imposta in questione, stante la loro particolare natura, siano cedibili secondo la disciplina civilistica ordinaria prevista dagli articoli 1260 e seguenti del Codice civile a favore di soggetti terzi (esterni a un eventuale gruppo) e utilizzabili in compensazione da questi ultimi a riduzione della propria posizione debitoria, secondo quanto previsto dall’articolo 17, Dlgs n. 241/1997.
Secondo l’istante, i crediti da trasformazione delle Dta dovrebbero essere cedibili secondo la disciplina codicistica ordinaria, anche al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa tributaria (articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973). Sempre secondo l’istante, infatti, tale interpretazione sarebbe coerente con la finalità agevolativa della disciplina, diretta a consentire una sorta di monetizzazione anticipata delle Dta e quindi a potenziare la liquidità delle imprese.
Il quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’articolo 44-bis, comma 1, del Dl n. 34/2019 consente, in presenza di determinate condizioni, la trasformazione in crediti d’imposta delle Dta relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace (Aiuto alla crescita economica), a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti.
In particolare, nell’ipotesi in cui una società avesse ceduto a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori considerati inadempienti («si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto»), la stessa avrebbe potuto trasformare in credito d’imposta le Dta anche se non iscritte in bilancio, riferite ai componenti individuati dalla norma. La trasformazione in credito d’imposta avveniva alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti.
Secondo il comma 2 dell’articolo 44-bis, il credito d’imposta così generato può essere utilizzato secondo tre modalità: compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997); cessione del credito (articoli 43-bis o 43-ter del Dpr n. 602/1973); richiesta di rimborso.
Secondo l’Agenzia, proprio perché la norma richiama espressamente gli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973, la cessione dei crediti da Dta deve avvenire nel rispetto di quella disciplina speciale e non secondo la disciplina civilistica generale dell’articolo 1260 del Codice civile, secondo cui «Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge».
Infatti, sottolinea l’Agenzia, gli articoli citati dettano una disciplina speciale per la cessione dei crediti d’imposta, diversa da quella civilistica ordinaria, limitandola ai crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi.
In particolare, l’articolo 43-bis del Dpr n. 602/1973 disciplina l’istituto della cessione dei crediti d’imposta, in materia di imposte sui redditi, stabilendo che «Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell’articolo 44 sono dovuti al cessionario». Come ribadito in più occasioni dalla prassi, «tale norma e il relativo regolamento di attuazione, approvato con Dm 30 settembre 1997, n. 384, prevedono una speciale disciplina della cessione del credito d’imposta rispetto a quella generale delineata dalla norma civilistica, individuando l’oggetto, le forme e le modalità di notifica dell’atto di cessione. Più dettagliatamente, la normativa citata limita la cedibilità del credito d’imposta ai «crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi» (risoluzione n. 117/2014, ma le stesse indicazioni si applicano ai fini Iva, come si evince anche dalla risposta a consulenza giuridica n. 1/2019).
Per tale ragione, sia per i crediti Dta maturati in relazione all’articolo 44-bis del Dl n. 34/2019, sia per quelli disciplinati dall’articolo 2, commi 55-58, del Dl n. 225/2010, non è possibile invocare la cessione ordinaria del credito prevista dagli articoli 1260 e seguenti del Codice civile.
L’Agenzia esclude anche che tali crediti possano essere assimilati ai crediti relativi agli incentivi alla rottamazione per l’acquisto di auto ecologiche richiamati dall’istante (risoluzione n. 15/2010; articolo 1, Dl n. 5/2009), per i quali era stata ammessa, in via interpretativa, la cessione secondo le regole civilistiche. In quel caso, infatti, il credito spettava a soggetti che agivano come semplici intermediari tra Stato e beneficiari finali dell’agevolazione, mentre i crediti Dta hanno natura diversa.
La consulenza resa dall’Agenzia delle entrate
L’Agenzia conferma l’orientamento espresso nelle risposte a interpello n. 253 e n. 259 del 2025, nella risoluzione n. 73/2025 e nella risposta a interpello n. 300/2025: i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle Dta non sono liberamente cedibili a terzi secondo la disciplina civilistica ordinaria dettata dall’articolo 1260 del Codice civile. La loro cessione a soggetti terzi, al di fuori delle ipotesi di cessione infragruppo, deve avvenire esclusivamente con le modalità previste dall’articolo 43-bis del Dpr n. 602/1973, quindi nel rispetto dei relativi termini, condizioni e limiti. Ne consegue che il terzo cessionario non può utilizzare in compensazione crediti acquistati mediante una cessione civilistica ordinaria non conforme alla disciplina tributaria speciale.
In buona sostanza, la natura agevolativa dei crediti Dta non è sufficiente ad assimilarli ad altri crediti per i quali, in passato, era stata ammessa la cessione civilistica.
Fonte: FiscoOggi
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