26 Marzo 2026
Da studio professionale a Stp: ritenute eccedenti compensabili
Le ritenute d’acconto maturate dall’associazione professionale e attribuite ai soci prima della trasformazione possono essere riattribuite e utilizzate dalla nuova società tramite F24
La risposta n. 85/2026 dell’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla riattribuzione delle ritenute d’acconto da parte dei soci. In caso di cambiamento della forma giuridica, da associazione professionale a società di capitali, il neocostituito ente può utilizzare le ritenute non utilizzate per il pagamento di altre imposte e contributi mediante F24
Il caso
Il caso in esame riguarda uno studio associato operante nel settore della consulenza del lavoro, che al 1° gennaio 2026 si è trasformata in Stp con la forma di Srl. Per il periodo d’imposta 2025 lo studio ha continuato a determinare il proprio reddito secondo le regole del lavoro autonomo e ad attribuirlo per trasparenza ai soci ai sensi dell’articolo 5 del Tuir. Parallelamente, le ritenute d’acconto operate sui compensi percepiti venivano imputate ai soci nella stessa proporzione.
Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria attiene alla possibilità, per i soci, di continuare a riattribuire le ritenute eccedenti allo studio associato anche se, al momento della presentazione delle dichiarazioni relative al 2025, la forma giuridica dell’ente è mutata.
L’istanza di interpello richiama il meccanismo previsto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009, secondo cui i soci possono esprimere consenso alla riattribuzione delle ritenute non utilizzate nello scomputo del debito Irpef, permettendo all’associazione di riversarle nella propria dichiarazione e successivamente impiegarle in compensazione.
Il parere dell’Agenzia
Il fondamento giuridico principale è stato individuato nell’articolo 177‑bis del Tuir che disciplina in maniera sistematica le operazioni straordinarie degli studi professionali, riconoscendo piena neutralità fiscale ai conferimenti, alle trasformazioni e alle altre operazioni straordinarie che coinvolgono associazioni professionali e società tra professionisti.
La neutralità dell’operazione è subordinata alla condizione che la società neocostituita subentri integralmente nelle posizioni fiscali e contabili del soggetto preesistente, documentata da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi da cui risultino i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.
Questa logica di continuità soggettiva trova conferma anche nell’articolo 2498 del codice civile, secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi dell’ente che effettua la trasformazione e prosegue nei rapporti giuridici già in essere.
Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia ha chiarito che i soci, nel modello Redditi PF 2026 relativo al periodo d’imposta 2025, possano continuare a riattribuire allo studio associato le ritenute eccedenti rispetto all’imposta personale dovuta.
Lo studio associato, che è tenuto a presentare il modello Redditi SP 2026 per il 2025 in quanto ultimo periodo di imposta antecedente alla trasformazione, dovrà riportare nella propria dichiarazione le ritenute così riattribuite.
Qualora l’importo complessivo delle ritenute superi l’imposta dovuta dall’associazione, la quota eccedente è recuperabile. Infatti, in virtù della continuità soggettiva derivante dalla trasformazione, tale eccedenza si trasferisce direttamente alla Stp-S.r.l., che potrà impiegarla come credito.
L’Agenzia conferma, inoltre, che, ai fini operativi, la società potrà utilizzare il credito emergente mediante modello F24, avvalendosi del codice tributo 6830, come indicato anche nella soluzione prospettata dall’istante.
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