Analisi e commenti

10 Febbraio 2026

Nuove regole di deduzione fiscale delle svalutazioni obbligazionarie

La legge di bilancio 2026 è intervenuta sugli articoli 94, 101 e 110 del Tuir. Criterio unico e oggettivo per valutare i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), con il comma 130 dell’articolo 1, introduce modifiche alle regole di deducibilità fiscale delle svalutazioni dei titoli obbligazionari per i soggetti Ires, intervenendo sugli articoli 94, 101 e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). La novità principale riguarda l’applicazione di un criterio, unico e oggettivo, legato all’andamento del mercato telematico delle obbligazioni (Mot), per determinare il valore minimo fiscalmente riconosciuto dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni) iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

In generale, la deducibilità fiscale delle svalutazioni delle obbligazioni dipende:

  • dal regime contabile applicato (soggetti Oic oppure Ias/Ifrs)
  • dalla modalità di negoziazione (titoli quotati o non quotati)
  • dal tipo di investimento (a scopo durevole o di negoziazione).

Il citato comma 130, con la lettera a), sostituisce il comma 4 dell’articolo 94 del Tuir rubricato “valutazione titoli” e, ai fini dell’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo 92, comma 5 del Tuir dei titoli obbligazionari che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera e) del Tuir, tra i ricavi, stabilisce che il valore minimo delle stesse è determinato secondo i seguenti criteri:

  • per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre
  • per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del Mot nell’ultimo semestre.

Per i soggetti Oic adopter le medesime regole si applicano anche ai titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, come disposto dall’articolo 101, comma 2 del Tuir, rubricato “minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite”.

In altre parole, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, le svalutazioni delle obbligazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano iscritte nell’attivo circolante o nelle immobilizzazioni finanziarie, sono deducibili nei limiti dell’andamento del Mot registrato negli ultimi sei mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta, con riguardo ai titoli non quotati (cosiddetto floor fiscale), ovvero della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati.

Per le società che, volontariamente o obbligatoriamente, redigono il bilancio adottando i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs adopter) le regole sono diverse a seconda che le obbligazioni siano detenute a scopo di negoziazione o come investimento durevole.

Con riguardo ai titoli detenuti per la negoziazione, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 4-bis dell’articolo 94, ai sensi del quale, la valutazione operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.

In riferimento ai titoli che l’impresa detiene non per scopi di negoziazione, ma come investimento durevole, con la lettera b) del menzionato comma 130, la riforma interviene sull’articolo 101 del Tuir, generando un allineamento tra i soggetti Oic e gli Ias/Ifrs, ora soggetti allo stesso criterio di riferimento: deducibilità ammessa nei limiti della media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre per i titoli quotati e in proporzione all’andamento del Mot per i non quotati (non più, quindi, fino a concorrenza dell’importo iscritto in base ai principi contabili internazionali). Inoltre, la versione aggiornata dell’articolo 101 dispone che per i soggetti Ias/Ifrs, le minusvalenze dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale se imputate a conto economico.

In sintesi, con riferimento alle obbligazioni immobilizzate, la legge di bilancio 2026 ha previsto un floor unico per tutte le imprese, indipendentemente dai principi contabili adottati, determinato dall’andamento del Mot, fermo restando il vincolo di imputazione a conto economico per i soggetti Ias/Ifrs.

Di conseguenza, la lettera c) del comma 130, dispone la soppressione della lettera a) al comma 1-bis dell’articolo 110 del Tuir, rubricato “norme generali sulle valutazioni”, ai sensi del quale, per i soggetti Ias/Ifrs assumono rilevanza, anche ai fini fiscali, i maggiori o minori valori di titoli obbligazionari, diversi da quelli detenuti per la negoziazione, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi.

Sulle novità fiscali presenti nella legge di bilancio 2026 sono disponibili anche i seguenti approfondimenti:
Imprese agricole, dal Bilancio 2026 novità in tema di agevolazioni pubblicato martedì 3 febbraio
Titoli nell’attivo circolante: deroga possibile ai criteri ordinari pubblicato mercoledì 4 febbraio
Rateizzazione delle plusvalenze, le novità del Bilancio 2026 pubblicato giovedì 5 febbraio
Regime agevolato dei neo residenti, maggiorati gli importi forfettari pubblicato venerdì 6 febbraio
Le misure fiscali del Bilancio 2026 per il sostegno del reddito pubblicato lunedì 9 febbraio

Nuove regole di deduzione fiscale delle svalutazioni obbligazionarie

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