10 Febbraio 2026
Vendita di oro da investimento da comunicare all’Anagrafe tributaria
L’adempimento riguarda non solo gli iscritti al registro degli operatori professionali in oro, ma anche coloro che, pur non essendo iscritti, svolgono l’attività di commercio o gestione dell’oro in via professionale
La società che concede credito su pegno deve comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni di vendita dell’oro da investimento, poiché sono effettuate in via professionale nell’ambito dell’attività svolta come intermediario finanziario abilitato e possono, quindi, annoverarsi tra i “servizi offerti continuativamente al cliente”. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 28 del 10 febbraio 2026.
La contribuente, che ha chiesto lumi sull’argomento, è iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ed è autorizzata a esercitare esclusivamente il credito su pegno. Non è invece iscritta al registro Oam degli operatori professionali in oro, ma risulta registrata all’Anagrafe tributaria come soggetto ex articolo 106 Tub. L’attività svolta consiste nel concedere prestiti a persone fisiche dietro consegna di un bene, che viene custodito come garanzia. Al cliente viene rilasciata una polizza di pegno con tutti gli elementi essenziali del finanziamento. Il bene può essere riscattato restituendo capitale, interessi e spese; in caso contrario, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la società può venderlo all’asta per recuperare il credito, trattenendo quanto dovuto e mettendo a disposizione del cliente l’eventuale eccedenza.
La richiedente precisa che, tra i beni accettati in pegno, rientra anche l’oro da investimento, come definito dalla legge n. 7/2000. La società ne effettua la valutazione, eroga il prestito e, se necessario, procede alla vendita all’incanto dello stesso oro per recuperare il finanziamento. Da qui nasce il dubbio: la società, in sostanza, vuole sapere se tali operazioni devono essere comunicate all’Anagrafe tributaria come avviene per gli operatori professionali in oro.
Per rispondere, l’Agenzia richiama la disciplina della richiamata legge n. 7/2000, che distingue l’oro da investimento dal materiale d’oro destinato a usi industriali e impone obblighi di comunicazione alla Uif (Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d’Italia) per operazioni di importo rilevante. La stessa legge definisce gli operatori professionali in oro come soggetti che esercitano professionalmente il commercio in oro e prevede l’iscrizione in un apposito registro tenuto dall’Oam. Inoltre, l’articolo 2 riserva alle banche e agli intermediari abilitati l’esercizio professionale di attività finanziarie sull’oro.
Parallelamente, l’Agenzia riepiloga gli obblighi previsti dall’articolo 7 del Dpr n. 605/1973, che impone a banche e intermediari finanziari di rilevare e comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai rapporti e alle operazioni finanziarie dei clienti. Le comunicazioni periodiche includono anche l’importo delle operazioni effettuate, secondo quanto stabilito dal Dl n. 201/2011. I provvedimenti attuativi dell’Agenzia hanno poi definito i codici rapporto da utilizzare, tra cui il codice “24”, dedicato proprio all’acquisto e alla vendita di oro e metalli preziosi.
In più, con la propria prassi (“Nota di chiarimenti per operatori professionali in oro” dell’8 agosto 2013), l’Agenzia ha chiarito che l’obbligo di comunicazione riguarda non solo gli operatori professionali in oro iscritti all’Oam, ma anche coloro che, pur non essendo iscritti, svolgono in via professionale attività di commercio o gestione di oro, come individuati dalla legge n. 7/2000. È il caso, ad esempio, degli intermediari finanziari che trattano oro nell’ambito dei servizi offerti continuativamente ai clienti.
Alla luce di questo quadro, l’Agenzia ritiene che la società richiedente, pur non essendo un operatore professionale in oro in senso stretto, debba comunque comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni di vendita di oro da investimento derivanti dall’attività di credito su pegno. Tali operazioni, infatti, sono svolte professionalmente e rientrano tra i servizi continuativi offerti alla clientela, integrando quindi un rapporto rilevante.
L’Agenzia precisa, infine, che gli obblighi di comunicazione alla Uif previsti dalla legge n. 7/2000 non sostituiscono quelli verso l’Anagrafe tributaria: si tratta di adempimenti distinti, ciascuno con finalità proprie. La società, pertanto, deve adempiere a entrambi quando ne ricorrono i presupposti.
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