10 Febbraio 2026
Investimenti in start-up innovative: credito d’imposta aperto ai forfettari
Gli aderenti al regime agevolato possono utilizzare il credito previsto dalla legge n. 162/2024 per i soggetti “incapienti” anche per compensare l’imposta sostitutiva dovuta
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 29 del 10 febbraio 2026, chiarisce che anche i contribuenti in regime forfettario possono fruire del credito d’imposta previsto dalla legge n. 162/2024 per gli investimenti in start‑up e Pmi innovative.
L’interpello riguarda un contribuente titolare di partita Iva in regime forfettario che intende beneficiare del credito d’imposta introdotto dall’articolo 2 della legge n. 162/2024 per investimenti in start‑up o piccole e medie imprese innovative.
La disposizione normativa in questione consente di trasformare in credito d’imposta l’eventuale eccedenza di detrazione non utilizzata per incapienza dell’imposta lorda. Infatti, a norma degli articoli 29 bis del Dl n. 179/2012 (convertito in legge 221/2012) e 4, comma 9 ter del Dl n. 3/2015 (convertito in legge n. 33/2015), gli investimenti effettuati nei capitali sociali di startup e Pmi innovative danno diritto a specifiche detrazioni d’imposta dall’Irpef. L’eventuale eccedenza può essere recuperata sotto forma di credito.
Il quesito è nato dal fatto che i contribuenti forfettari non sono soggetti ad Irpef ordinaria, ma ad un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile a sua volta determinata secondo coefficienti di redditività sui ricavi. Conseguentemente, non è loro consentito ridurre l’ammontare dell’imposta utilizzando la detrazione. In altri termini, trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, la detrazione per gli investimenti in questione non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a imposta sostitutiva.
Nel ricostruire la disciplina, l’Agenzia ricorda che la legge 162/2024 ha introdotto un meccanismo che consente di fruire della detrazione per gli investimenti in Start up e Pmi innovative in caso di incapienza del contribuente beneficiario, cioè quando la detrazione spettante supera l’Irpef lorda dovuta. Tale meccanismo consiste nella trasformazione dell’eccedenza in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione tramite F24.
La norma, osserva l’Agenzia, non pone limiti soggettivi e subordina l’agevolazione ad un’unica condizione: l’incapienza dell’imposta lorda Irpef rispetto alla detrazione spettante. Pertanto, anche i soggetti in regime forfettario possono, in caso di incapienza dell’Irpef lorda dovuta, utilizzare il credito d’imposta dell’articolo 2 della legge n. 162/2024 nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.
In aggiunta, l’Agenzia precisa che la compensazione può anche avvenire con il debito per l’imposta sostitutiva.
In conclusione, anche i contribuenti in regime forfettario possono utilizzare il credito d’imposta per investimenti in start up e Pmi innovative, sia nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, sia in compensazione tramite modello F24, anche a riduzione dell’imposta sostitutiva prevista dal regime forfettario.
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